(massima n. 1)
La tenuitā della posta non esclude il fine di lucro, necessario per aversi gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p. Il notevole ammontare della posta č previsto come circostanza aggravante, a meno che il gioco sia esercitato in riunioni familiari o fra amici a mero fine di svago o passatempo.