(massima n. 1)
L'art. 721 c.p. deferisce al giudice la qualificazione del giuoco d'azzardo nei suoi elementi essenziali dell'aleatorietā e del fine di lucro, a nulla rilevando che il giuoco non sia inserito negli elenchi formati dall'autoritā ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S., concernente la tabella da esporre nel locale pubblico, in cui sono indicati i giuochi d'azzardo e quelli che l'autoritā ritenga di vietare. Solo per questi ultimi, per quelli cioč non d'azzardo e proibiti dall'autoritā, puniti ai sensi dell'art. 723 c.p., la determinazione dell'autoritā č vincolante per il giudice.