(1)Nei casi previsti negli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della l. 26 marzo 2001, n. 128.
(2)
Si tratta di un'attenuante speciale che si trova in rapporto di specialità con la circostanza di cui all'art. 62, n. 4.