(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 624 bis c.p. è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo, che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo a tal fine sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (ad es. arredamento), da cui sia desumibile lo scopo abitativo.