(massima n. 1)
Integra il reato previsto dall'art. 624 bis c.p. la condotta di colui che, per commettere un furto, si introduca in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile, poiché il concetto di privata dimora č pił ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attivitą culturali, professionali e politiche.