Inizialmente il Tribunale monocratico non conferma l’arresto in flagranza del presunto ladro per i reati di cui all’art. 56 e 624 bis del Codice Penale. L’uomo non riesce, infatti, a portare a termine l’azione a causa dell’intervento del custode che gli impedisce di impossessarsi del pacco di un terzo. Tale condotta viene qualificata come furto semplice e non in abitazione poichè non si considera il locale come privata dimora.
Il Procuratore di Stato impugna la decisione contestando l’erronea qualificazione del fatto. Gli Ermellini accolgono il ricorso e qualificano il delitto come furto in abitazione, parificando le aree condominiali alla privata dimora. Per gli Ermellini, la portineria di un condominio ha natura pertinenziale.
Il Supremo Consesso precisa inoltre che la “sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini [n.d.r. portineria], ovvero la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora”.
Risultano, dunque, presenti, le condizioni necessarie per procedere all’arresto in flagranza di reato.