(massima n. 1)
Integra il tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis c.p.) - e non il tentato furto aggravato dal fatto di essere commesso sul bagaglio dei viaggiatori (art. 56, 624 e 625, comma primo, n. 6 c.p.), la condotta di colui che si introduca in una struttura alberghiera e tenti ulteriormente di introdursi in alcune camere occupate dagli ospiti all'evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali, considerato che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 c.p. ricorre quando la sottrazione si riferisca al bagaglio dei viaggiatori depositato o in transito negli ambienti dell'albergo di comune frequentazione o accesso mentre essa non ricorre quando il bagaglio sia depositato in stanza o nell'appartamento assegnato al cliente.