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Referendum inammissibili e ammissibili: le recenti decisioni della Consulta

Referendum inammissibili e ammissibili: le recenti decisioni della Consulta
La Consulta ha dichiarato inammissibili il referendum abrogativo sull’eutanasia e quello in materia di stupefacenti. Ammessi altri cinque quesiti
In questi giorni la nostra Corte Costituzionale è stata a più riprese sotto i riflettori, essendosi pronunciata in merito alla ammissibilità o meno di diversi referendum che erano stati proposti negli scorsi mesi. Per fare dunque chiarezza sulle decisioni di recente prese dalla Consulta, pare utile fornire un’elencazione schematica dei singoli temi sui quali si è pronunciata.

Partendo dunque dai referendum ritenuti inammissibili, può evidenziarsi come i più rilevanti riguardassero:
  • omicidio del consenziente: in particolare il quesito riguardava l’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p. Nello specifico, esso era così formulato: “volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da sei a quindici anni.”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”. Ebbene, con nota del 15 febbraio 2022, l’Ufficio comunicazione e stampa della Consulta ha reso noto che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perchè, a seguito dell’abrogazione, ancorchè parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Nella conferenza stampa del 16 febbraio 2022, infatti, il Presidente della Consulta Giuliano Amato ha chiarito che con l’abrogazione richiesta “si sarebbe finito per legittimare l’omicidio del consenziente ben al di là dei casi per i quali ci si aspetta l’eutanasia”;
  • sostanze stupefacenti: il quesito in questione riguardava invece l’abrogazione parziale di disposizioni penali e di sanzioni amministrative (artt. [[n73]] e [[n75]] TU Stupefacenti) in materia di sostanze stupefacenti, mirando a depenalizzare la condotta di coltivazione di qualsiasi pianta, eliminando la pena detentiva per le condotte illecite relative alla cannabis e alle sostanze assimilate, con eccezione della associazione finalizzata al traffico illecito ed eliminando la sanzione della sospensione della patente di guida. Nel corso della stessa conferenza stampa sopra citata, dunque, il Presidente Amato ha giustificato la pronuncia di inammissibilità chiarendo che «il referendum non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali».
Si segnala conclusivamente che sono invece stati ritenuti ammissibili cinque referendum, perchè le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario.
Essi, in particolare, riguardano:
  1. l’abrogazione delle disposizioni della Legge Severino in materia di incandidabilità: il quesito, in particolare, mira ad eliminare le norme che impediscono la partecipazione alle competizioni elettorali di chi sia stato condannato in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri gravi reati;
  2. la limitazione delle misure cautelari: il quesito, nello specifico, mira a ridurre i reati per i quali è consentita l’applicazione della custodia cautelare in carcere;
  3. la separazione delle funzioni dei magistrati: il quesito, in particolare, mira a impedire i “passaggi di funzione” tra magistratura requirente e giudicante;
  4. la eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del CSM;
  5. riconoscimento agli avvocati del diritto di voto, nei consigli giudiziari, sulle valutazioni di professionalità dei magistrati.


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