(massima n. 1)
Affinché si configuri un'ipotesi di omicidio del consenziente, e non di omicidio volontario, č necessario che il consenso della vittima sia serio, esplicito, non ambiguo e perdurante sino al momento della commissione del fatto, in guisa da esprimere un'evidente volontą della stessa di morire, la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente, in considerazione dell'assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile ad opera di terzi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come omicidio doloso, e non come omicidio del consenziente, la condotta dell'imputato che, con un grosso coltello da cucina, aveva inferto plurimi fendenti mortali alla moglie gravemente malata, non risultando che questa, durante la fase di luciditą, riconducibile ad epoca remota della progressione della malattia, avesse espresso una scelta certa di voler essere uccisa per porre fine alle proprie sofferenze).