(massima n. 1)
E configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, nel caso in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente della volontą di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo che non attribuisce a terzi (nella specie ad un familiare) il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualitą della vita, dell'integritą fisica altrui.