(massima n. 1)
E' configurabile il concorso formale - e non l'assorbimento - tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 cod. pen. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen.: in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilitą non č sufficiente che le particolari modalitą di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di pił norme e, quindi, un concorso di reati, ma č necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.