(massima n. 1)
Pur dovendosi escludere in linea generale che la vendetta possa costituire motivo abietto idoneo a configurare l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 1, c.p., l'aggravante stessa deve invece ritenersi configurabile nell'ipotesi di omicidio per vendetta attuata nei confronti del supposto delatore esercitata per consolidare il vincolo di omertā di un gruppo criminoso, indebolito da fughe di notizie e collaborazioni alle indagini. La finalitā di impedire la denuncia di delitti e di garantire la compattezza di un gruppo criminoso, ostacolando la difesa della collettivitā, costituisce motivo in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile, č considerato con profonda riprovazione da coloro che della comunitā si sentono parte, ed integra pertanto l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 1, c.p.