(massima n. 1)
La circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma quinto-bis, cod. pen. non risulta sempre configurabile nel caso di reato commesso ai danni di appartenenti alla polizia municipale, in quanto questi ultimi rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria solo se risulti in concreto lo svolgimento delle attivitą previste dall'art. 57 cod. proc. pen., ovvero quella di agente di pubblica sicurezza a condizione che vi sia un formale provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante non fosse implicitamente contenuta in quella del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in quanto l'art. 576, comma quinto-bis cod. pen. ritaglia, nella pił generica categoria dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, una pił ristretta categoria di soggetti che svolgono specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 01/04/2019)