(massima n. 1)
In applicazione del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p. e del principio secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell'agente una seconda volta, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità, è elemento costitutivo del reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, primo capoverso, c.p. valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato, e pertanto non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576, n. 1, c.p. in relazione all'art. 61, n. 2, c.p.