(massima n. 1)
I caratteri della fermezza e dell'irrevocabilitą della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un'azione letale, muti l'oggetto della stessa, venendo di fatto l'azione impulsivamente rivolta contro persona diversa da quella cui si rivolgeva l'ideazione criminosa, investita da un accesso d'ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all'intento originario.