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Articolo 376 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Ritrattazione

Dispositivo dell'art. 376 Codice Penale

Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter , 372 e 373, nonché dall’art. 375, primo comma, lett. b), e all'art. 378(1), il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento(2)(3)(4).

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Note

(1) Articolo così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 11 luglio 2016, n. 133. Il riferimento all'art. 371 ter è stato inserito dall'art. 22 della l. 7 dicembre 2000, n. 397, mentre quello all'art. 378 dall’art. 1, comma 6, della l. 15 luglio 2009, n. 94
(2) La Corte Costituzionale, con sent. 30 marzo 1999, n. 101, ha dichiarato illegittima la disposizione in esame, in quanto non prevede l'operatività della ritrattazione anche nel caso di falsa o reticente dichiarazione resa alla polizia giudiziaria, che agisca su delega del pubblico ministero.
(3) La ritrattazione è possibile fino al momento dell'emissione del decreto di archiviazione (art. 409 c.p.p.) ovvero della sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.), mentre per quanto riguarda il dibattimento deve intervenire prima che il dibattimento sia chiuso.
(4) Non è pacifica la natura giuridica della ritrattazione. Alcuni la identificano in chiave soggettiva, mentre altri la interpretano oggettivamente, in quanto prescinde dalle condizioni psicologiche del ritrattante. Non si tratta di un problema di poco conto, soprattutto in relazione all'ipotesi di concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 119, secondo cui giovano solo le circostanze obbiettive.

Ratio Legis

La norma considera l'ipotesi del ravvedimento del colpevole, che abbia compromesso la genuinità e la completezza del mezzo di prova.

Spiegazione dell'art. 376 Codice Penale

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di causa sopravvenuta di non punibilità a carattere soggettivo, volta a tutelare l'interesse al conseguimento, anche successivo, di dichiarazioni, perizie ecc. vere.

La ritrattazione consiste nel riconoscimento della falsità delle precedenti dichiarazioni, con contestuale affermazione del vero.

Essa deve volontaria e cosciente, ma non per forza di cose spontanea, potendo discendere anche da un mero interesse del colpevole ad evitare la punibilità.

Data la differente importanza del processo civile e di quello penale, per quest'ultimo la ritrattazione può intervenire al più tardi entro la dichiarazione di chiusura del dibattimento, mentre nel processo civile è sufficiente che essa avvenga prima della pronuncia di una sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Data la natura personale e soggettiva della causa di non punibilità, è escluso che essa possa operare anche nei confronti di chi abbia istigato a commettere i delitti elencati, tranne nel caso in cui l'istigatore stesso abbia poi convinto l'istigato a ritrattare.

Massime relative all'art. 376 Codice Penale

Cass. pen. n. 49072/2017

La ritrattazione compiuta nel processo penale esclude la punibilità di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla domanda giudiziale proposta in sede civilistica sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere ogni pronuncia sul "petitum" introdotto dall'attore o dal ricorrente, compresa l'ordinanza emessa nel giudizio possessorio al termine della fase sommaria interdittale, con esclusione delle pronunce interlocutorie, incidentali o di carattere meramente processuale.

Cass. pen. n. 9955/2016

La ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza, sostanzialmente confermi il precedente racconto.

Cass. pen. n. 34002/2015

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore.

Cass. pen. n. 37016/2003

Nel delitto di autocalunnia la “ritrattazione” dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 c.p.

Cass. pen. n. 33078/2003

La ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità del delitto di falsa testimonianza, deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente la mera insinuazione del dubbio sulla veridicità della prima deposizione.

Cass. pen. n. 16244/2003

L'applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione, in un procedimento per falsa testimonianza a carico di un avvocato, non impedisce al giudice di appello di comunicare al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'imputato l'esito del processo, con la trasmissione della relativa sentenza, in quanto si tratta di un adempimento di natura procedurale, diretto ad investire il titolare dell'azione disciplinare delle valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare del fatto già oggetto del giudizio penale, dovendosi, pertanto, escludere che una tale comunicazione possa qualificarsi come pena accessoria, non essendo, peraltro, prevista da alcuna norma di legge (la Corte ha anche precisato che la natura non sanzionatoria della comunicazione e la sua funzione strumentale rispetto all'esercizio del potere disciplinare, concorrente con quello giurisdizionale, escludono che l'adempimento informativo possa incidere sul divieto di reformatio in pejus).

Cass. pen. n. 37503/2002

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 c.p. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 c.p., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo.

Cass. pen. n. 15345/1990

La ritrattazione opera come causa di non punibilità del reato di falsa testimonianza se si verificano due condizioni, non alternative, ma inscindibili, e cioè che la ritrattazione avvenga nello stesso processo penale in cui il teste ha prestato il suo ufficio (e non in separato autonomo processo per falsa testimonianza) e nei termini di cui all'art. 376 c.p. Ne consegue che la ritrattazione fatta nel processo di falsa testimonianza non è efficace per escludere la punibilità del reato, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell'autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali.

Cass. pen. n. 10334/1988

La ritrattazione, quale causa di eliminazione della punibilità del delitto di falsa testimonianza, consiste in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero. Pertanto, non è tale la dichiarazione, fatta da un teste, di aver potuto anche errare in una precedente deposizione, ponendo solo in dubbio, senza escluderla, una circostanza prima asserita con sicurezza, poiché, in tal caso, la smentita è equivoca e non manifesta il vero.

Cass. pen. n. 13029/1986

La ritrattazione della falsa testimonianza è una circostanza di esclusione della punibilità di carattere soggettivo perché concerne una situazione psicologica dell'agente, rivelandone il ravvedimento; con la conseguenza che i suoi effetti non si estendono al concorrente nel reato.

Cass. pen. n. 2816/1986

La ritrattazione del testimone falso o reticente che rende lo stesso non punibile ai sensi dell'art. 376 c.p. è causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi dell'art. 119 c.p., giova anche all'istigatore concorrente nel reato.

Cass. pen. n. 9522/1983

Se il teste contro cui sia stata pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 372 c.p. ritratta il falso nell'ambito del procedimento principale, rimasto sospeso per dar corso al giudizio per la falsa testimonianza, l'efficacia di tale ritrattazione potrà essere riconosciuta nel giudizio di appello sulla falsa testimonianza, con la conseguente dichiarazione di non punibilità dell'imputato.

Cass. pen. n. 4933/1980

Allorché la falsa testimonianza sia avvenuta in una causa civile la ritrattazione effettuata nel processo penale esclude la punibilità solo quanto il colpevole manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (art. 376, comma secondo c.p.). Con tale locuzione il legislatore ha inteso riferirsi al «provvedimento» definitivo quale è anche il provvedimento del giudice civile che dichiara estinto un processo.

Cass. pen. n. 403/1974

Qualora la falsa deposizione sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero, prima che sulla domanda giudiziale sia pronunziata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. Per sentenza definitiva non irrevocabile, agli effetti di cui all'art. 376 c.p., deve intendersi la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene deciso completamente il merito. Il delitto di cui all'art. 372 c.p., infatti, è diretto a tutelare il normale ed efficace funzionamento dell'attività giudiziaria, che non deve essere fuorviata o insidiata da falsità o reticenze da parte dei testimoni: pertanto il legislatore ha voluto, per la falsa testimonianza intervenuta in una causa civile, attribuire efficacia esimente esclusivamente alla ritrattazione effettuata prima che sul merito si pronunzi il giudice di primo grado, di appello o di rinvio avanti al quale è stato deposto il falso. Scopo della causa di non punibilità è quello di indurre il reo ad eliminare le conseguenze della sua condotta criminosa, onde la ritrattazione deve avvenire prima che la falsa testimonianza abbia potuto pregiudicare, con la pronunzia del giudice avanti al quale è stato deposto il falso, la decisione sulla domanda giudiziale, sia pure in modo non irrimediabile per la possibilità di impugnazioni.

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Consulenze legali
relative all'articolo 376 Codice Penale

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Anonimo chiede
lunedì 26/12/2016 - Puglia
“Giorgio ha ricevuto un avviso di garanzia per falsa testimonianza in un processo civile in corso di celebrazione , resa durante l'udienza in presenza degli avvocati e non del Giudice,dopo aver comunque prestato giuramento. Ultimata la deposizione, Giorgio ha firmato senza che sia stato riletto quanto da lui reso nonostante , immediatamente sopra la sua firma, il verbale riporta la scritta L.C.S. Giorgio intende ritrattare. Può chiedere al Giudice titolare del processo civile di deporre nuovamente e quindi depositare al P.M. la sua ritrattazione ? Detta richiesta deve essere presentata dall'avvocato della parte civile che ha chiesto la sua testimonianza o Giorgio può agire tramite un avvocato di sua fiducia ? Oppure deve seguire un'altra procedura e quale? Desidero non essere menzionata nella risposta.Grazie”
Consulenza legale i 03/01/2017
L'art. 372 C.p. definisce la falsa testimonianza come quel reato commesso da chi, deponendo come testimone innanzi all'Autoritá giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

Ai fini di tale reato, testimone deve intendersi quel soggetto terzo rispetto alle parti del giudizio che, ammesso a rendere dichiarazioni di scienza su quanto a sua conoscenza in ordine a fatti rilevanti ai fini del decidere, viene chiamato a deporre avanti al giudice e, in ambito processuale, nel contraddittorio delle parti, avvertito delle responsabilità penali cui va incontro per le dichiarazioni non corrispondenti a quanto a sua conoscenza, depone rispondendo alle domande a lui rivolte su fatti intorno ai quali è chiamato a fare dichiarazioni di scienza.

Si tratta di un delitto contro l'amministrazione della giustizia, posto a tutela del corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, che intende assicurare la veridicità e completezza della prova testimoniale quale mezzo idoneo a fondare il convincimento del giudice.
Infatti, il soggetto passivo del reato va individuato nello Stato-collettività e non direttamente nel privato che si ritenga danneggiato dalla dichiarazione mendace o dal silenzio del teste.

Poiché si tratta di un reato di pericolo, è sufficiente che la falsa testimonianza sia idonea ad influire sul processo senza che necessariamente il giudizio debba concludersi con una sentenza erronea; inoltre, il momento consumativo coincide con l'espletamento della prova testimoniale e conseguente esaurimento di tutte le domande formulate al teste.

Tra le cause di non punibilità di questo reato l'art. 376 c.p. prevede la ritrattazione, disponendo che è esclusa la punibilità del soggetto attivo che, non oltre la chiusura del dibattimento e nel medesimo procedimento (in sede penale) ovvero non oltre la pronuncia della sentenza definitiva (in sede civile) ritratti il falso e manifesti il vero (trattasi di una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità).

Ciò che rileva ex art. 376 c.p., dunque, è che la ritrattazione intervenga prima che il giudice possa essere fuorviato dal reato di falso, sicchè se questo riguarda una domanda che viene decisa con sentenza, la ritrattazione nel prosieguo del giudizio non esclude la punibilità, risultando ormai inutile.

È discusso se in relazione alle falsità commesse in un processo civile la ritrattazione debba avvenire nello stesso processo in cui il falso è stato commesso (analogamente a quanto previsto dal primo comma dell'art. 376 per la falsità in un processo penale) o meno.

La giurisprudenza, in un primo momento, si è orientata nel senso di ritenere condizione generale per l'efficacia della ritrattazione che essa avvenga nel medesimo processo in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, affermando di conseguenza che se la ritrattazione viene fatta nel processo penale di falsità essa non ha alcun valore specifico.
Successivamente, invece, si è consolidato l'opposto indirizzo secondo cui, al fine di escludere la punibilità per il reato di falsa testimonianza, deve ritenersi che la ritrattazione di quest'ultima, resa in un giudizio civile, possa essere effettuata anche nel processo penale avente ad oggetto l'accertamento del reato in questione; ciò che occorre, comunque, è che detta ritrattazione intervenga prima che sulla domanda giudiziale in sede civilistica sia stata pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito.

In ogni caso la ritrattazione deve consistere in una smentita non equivoca del fatto deposto, accompagnata dalla dichiarazione veritiera in ordine al medesimo fatto.
Pertanto, non costituisce ritrattazione la dichiarazione fatta da un teste di "aver potuto anche errare in una precedente deposizione", ponendo solo in dubbio senza escluderla una circostanza prima asserita con sicurezza.

Fissati i capisaldi ermeneutici su cui fondare la soluzione del caso di specie, va rilevato che la strada più celere per effettuare la ritrattazione può aversi attraverso lo strumento delle dichiarazioni spontanee di cui all'art. 374 c.p.p. norma che, proprio con riferimento alla fase delle indagini preliminari, dispone che chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini (nel caso di specie la notizia si è chiaramente avuta a seguito di notifica dell'avviso di garanzia), ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni, precisando il secondo comma della stessa norma che l'atto così compiuto equivale per ogni effetto ad interrogatorio.
Contestualmente si potrá chiedere che copia di tale verbale venga trasmessa alla Cancelleria del Giudice innanzi al quale pende il procedimento civile nel corso del quale è stata resa falsa testimonianza per essere acquisita agli atti di quel giudizio.

Questo si ritiene sia lo strumento giuridico di più immediata applicazione. E' sufficiente, infatti, la presentazione di una semplice richiesta di colloquio con il pubblico ministero, nella qualità di persona sottoposta ad indagini, per rendere spontanee dichiarazioni ex art. 374 cpp; il pubblico ministero, a seguito di tale istanza fisserà il colloquio, per il quale verrà sicuramente delegato un ufficiale di polizia giudiziaria.

Altra strada percorribile può essere quella prospettata nel quesito, ossia di chiedere al Giudice innanzi al quale pende il procedimento civile, per il tramite del legale di controparte, una riassunzione della prova testimoniale già resa, specificando che il teste già ascoltato intende ritrattare le dichiarazioni rese in sede di precedente espletamento della prova testimoniale.
Tale riassunzione verrá chiesta ex art. 257 c.p.c.

Nessun dubbio, infine, sulla validità della testimonianza per le modalità con cui risulta essere stata acquisita, essendo stata trasfusa nel verbale di udienza, al quale non può che attribuirsi natura di atto pubblico, e risultando da tale verbale il teste regolarmente ammonito sulle responsabilità penali cui poteva andare incontro per il caso di dichiarazioni mendaci (del resto, si ricordi che il nostro codice processuale civile ammette oggi la testimonianza scritta quale modalità di assunzione della prova per teste).

In ogni caso, vista la delicatezza del caso esposto e le possibili conseguenze che potrebbero derivarne, si consiglia di interpellare senza indugio un legale di fiducia radicato nel territorio di competenza, e che abbia esperienza del foro interessato, e di farsi guidare da lui (è sufficiente una consulenza stragiudiziale). E' bene, infatti, fare tutto per il meglio. E' noto il detto "a volte vale più la pratica della grammatica".




Enzo M. chiede
giovedì 10/11/2016 - Campania
“Salve sono indagato per art 378cp( favoreggiamento personale). Presentatomi innanzi al P.M. ho negato il reato a me accusatomi (378c.p.) poiché in realtà non l'ho mai commesso ma sono stato incastrato da terzi che hanno fatto il mio nome. Il legale assegnatomi d'ufficio mi ha consigliato(nonostante la mia innocenza) di avvalermi dell articolo 376 c.p. ovvero legge n 94 del 15/07/09 ovvero la ritrattazione della mia dichiarazione. Sostenendo che questa legge prevede la non punibilità -tra i tanti-dell art 378 c.p. in modo da avere in automatico dal P.M. l'archiviazione del caso e la completa assoluzione senza andare in giudizio! È vero che ritrattando la mia dichiarazione si ottiene l 'archiviazione del caso? Grazie per favore urgente (il legale aspetta di avere notizie da me per poter procedere)
Consulenza legale i 11/11/2016
Ai sensi dell’art. 376 c.p., chi ritratta prima della chiusura del dibattimento non è punibile. La disposizione afferma che la ritrattazione (tanto esplicita quanto implicita) deve comunque consistere nella chiara manifestazione del vero: nel Suo caso, pertanto, lei dovrebbe affermare senza dubbio di essere colpevole del reato di favoreggiamento personale, contestatoLe ai sensi dell’art. 378 c.p. e per il quale ha rilasciato le dichiarazioni al Pubblico Ministero.

Infatti, in giurisprudenza si è affermato che la ritrattazione, quale causa di eliminazione della punibilità del delitto di falsa testimonianza o degli altri delitti indicati dall’art. 376 c.p., consiste in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero (ex multis, C. Cass., sez. VI, 11/6/2003 n. 33078); non integra ritrattazione la mera minimizzazione del narrato, poiché non equivale alla smentita (C. Cass., sez. VI, 4/2/2016 n. 9955).

Non si vede dunque come poter ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo in commento: Lei ha negato la sua colpevolezza dinanzi al Pubblico Ministero (in sede forse di dichiarazioni spontanee). Se Lei ritrattasse, dovrebbe affermare la Sua colpevolezza e ciò non Le assicurerebbe il proscioglimento o l’assoluzione.

Ciò che si potrebbe tentare di fare (in uno con il Suo legale) è tentare la strada della c.d. messa alla prova prevista dall’art. 168 bis c.p.: con tale opportunità, infatti, Lei ovvierebbe in ogni caso ad una pronuncia di condanna attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale e, al termine degli stessi con esito positivo, vedrebbe l’estinzione del reato.