(massima n. 1)
Allorché la falsa testimonianza sia avvenuta in una causa civile la ritrattazione effettuata nel processo penale esclude la punibilità solo quanto il colpevole manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva (art. 376, comma secondo c.p.). Con tale locuzione il legislatore ha inteso riferirsi al «provvedimento» definitivo quale è anche il provvedimento del giudice civile che dichiara estinto un processo.