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Articolo 374 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Presentazione spontanea

Dispositivo dell'art. 374 Codice di procedura penale

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio [453]. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari [272-325].

Ratio Legis

Il legislatore ha qui considerato l'ipotesi in cui l'interrogatorio sia frutto di un'iniziativa dell'indagato, al fine di fornire una copertura legislativa alle differenti modalità di realizzazione di tale importante fonte cognitiva.

Spiegazione dell'art. 374 Codice di procedura penale

La norma in oggetto sancisce il principio secondo cui ognuno è libero di presentarsi al pubblico ministero e rendere dichiarazioni, qualora venga a conoscenza che nei suoi confronti sono svolte delle indagini.

La persona indagata può infatti apprendere in qualsiasi maniera di essere sottoposta ad indagini, vuoi per imperizia degli organi investigativi, vuoi perché venuto a conoscenza da parte di altri soggetti indagati. L'istituto in questione è destinato quindi a sopperire alle formalità di una vera e propria convocazione, ma non significa che il pubblico ministero sia obbligato a rivelare dettagli dell'indagine. Per contro, il pubblico ministero può semplicemente limitarsi a raccogliere le dichiarazioni spontanee.

Tuttavia, nelle ipotesi in cui l'organo inquirente valuti in positivo l'opportunità di contestare all'indagato il fatto, si applica la disciplina dell'interrogatorio, con le guarantigie di cui agli articoli 64, 65 e [[n364]].

Conseguenza immediata dell'applicabilità delle norme sull'interrogatorio consiste nel fatto che le dichiarazioni potranno in tal caso essere utilizzate per le contestazioni a norma dell'articolo 503 comma 5.

Nonostante il fatto che il legislatore veda evidentemente con favore la presentazione spontanea dell'indagato, l'ultimo comma stabilisce che essa non pregiudichi in nessun caso l'applicazione di misure cautelari, pur nella ovvia considerazione che il giudice procedenti possa comunque valutare in positivo il comportamento dell'indagato e di irrogare una misura cautelare che tenga conto della collaborazione.

Massime relative all'art. 374 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 47012/2018

Le dichiarazioni rese dall'indagato spontaneamente presentatosi all'A.G. richiedono il rispetto delle garanzie difensive solo in caso di contestazione chiara e precisa del fatto addebitato ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. pen., risultando, in tale ipotesi, equipollenti a quelle rese in sede di interrogatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la precedente notifica all'indagato di un decreto di perquisizione e sequestro non costituisse la contestazione, in forma chiara, di uno specifico fatto).

Cass. pen. n. 39352/2002

Le dichiarazioni spontanee rese all'autoritą giudiziaria equivalgono «ad ogni effetto» all'interrogatorio - dunque anche ai fini dell'interruzione della prescrizione - ex art. 374, comma 2 c.p.p. solo quando vi sia stata una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente non fossero state equiparate all'interrogatorio, ai fini dell'interruzione della prescrizione, le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie rese dall'imputato divenuto collaboratore di giustizia in assenza di qualsiasi contestazione in forma chiara di un fatto specifico da parte dell'A.G., non potendosi ritenere valida una «contestazione di massima» comprensiva di ogni possibile reato riconducibile a legami con la criminalitą organizzata di Napoli).

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