La norma in commento (introdotta con la L. n. 397 del 2000 e poi modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022, c.d. Riforma Cartabia) deve essere esaminata in collegamento con il Titolo VI-bis del Libro V del c.p.p. sulle
investigazioni difensive.
Difatti, a norma dell’
art. 391 bis del c.p.p., nel caso di
colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore, la persona da sentire riceve una serie di avvertimenti, tra cui quelli circa le
responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
Il
bene giuridico tutelato è l’interesse pubblico al regolare e completo esercizio della funzione giudiziaria al fine di garantire l’accertamento della verità.
Si tratta di un
reato proprio poiché
soggetto attivo può essere solo
chi è chiamato dal difensore a rendere informazioni ai fini delle investigazioni difensive.
Quanto alla
condotta penalmente rilevante, è punito colui che – nei casi di
colloquio non documentato (comma 1 dell’art. 391-bis c.p.p.), di
ricezione di dichiarazione scritta o
informazioni documentate ex art. 391 ter del c.p.p. (comma 2 dell’art. 391-bis c.p.p.) –
non si è avvalso della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni di cui all’art. 391-
bis, comma 3, lett. d) c.p.p. e
rende false dichiarazioni al difensore o suo sostituto o investigatori privati autorizzati o suoi consulenti tecnici.
A differenza di quanto previsto per il reato di cui all’
art. 371 bis del c.p. per le informazioni rese al
pubblico ministero, la norma in commento non richiama l’ipotesi della
reticenza. In questo caso, la reticenza non ha rilevanza penale poiché la persona sentita dal difensore può avvalersi delle facoltà ai sensi dell’art. 391-
bis, comma 3, lett. d) c.p.p. (facoltà che non è prevista in relazione al reato
ex art. 371-
bis c.p.).
Peraltro, a norma del comma 2, è prevista la
sospensione del procedimento penale fino alla definizione (con
sentenza di primo grado o con
archiviazione o
sentenza di non luogo a procedere) del procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni.
Ancora, con i commi 3 e 4 (aggiunti con il d.lgs. n. 149 del 2022), si punisce la condotta di false dichiarazioni al difensore nell’ambito della
procedura di negoziazione assistita: in tale contesto, se il soggetto da ascoltare non si avvale della facoltà di non rendere dichiarazioni o di astenersi ai sensi dell’
art. 249 del c.p.c. (art. 4-
bis, comma 2, lett.
b) e
c) d.l. n. 132 del 2014 conv. con modif. in L. n. 162 del 2014) e
rende false dichiarazioni al difensore o suo sostituto.
Anche in questo ultimo caso, è prevista la
sospensione del procedimento penale fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nella quale sono state acquisite le dichiarazioni oppure fino alla pronuncia della sentenza di primo grado nel giudizio instaurato successivamente alla negoziazione assistita, in cui siano state rese le dichiarazioni al difensore, oppure fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.
L’
elemento soggettivo richiesto è il
dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di rendere dichiarazioni false, indipendentemente dalla finalità.