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Articolo 371 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

False dichiarazioni al difensore

Dispositivo dell'art. 371 ter Codice Penale

(1)Nelle ipotesi previste dall'articolo 391bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque(2), non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false(3) è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma(4).

Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto(4).

Note

(1) La norma è stata introdotta dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive).
(2) Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da chi viene esaminato dal difensore in quanto persona informata dei fatti, o dal coindagato o coimputato in reato connesso o collegato, che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere al difensore così come consentitogli.
(3) L'oggetto della condotta incriminata sono solo le false dichiarazioni, non viene dunque considerata al reticenza.
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023".

Ratio Legis

La norma in commento ritrova la propria ratio nella volontà del legislatore di rendere effettiva l’equiparazione, nell’ambito del procedimento penale, tra parte pubblica e privata.

Spiegazione dell'art. 371 ter Codice Penale

La norma in commento (introdotta con la L. n. 397 del 2000 e poi modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022, c.d. Riforma Cartabia) deve essere esaminata in collegamento con il Titolo VI-bis del Libro V del c.p.p. sulle investigazioni difensive.

Difatti, a norma dell’art. 391 bis del c.p.p., nel caso di colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore, la persona da sentire riceve una serie di avvertimenti, tra cui quelli circa le responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

Il bene giuridico tutelato è l’interesse pubblico al regolare e completo esercizio della funzione giudiziaria al fine di garantire l’accertamento della verità.

Si tratta di un reato proprio poiché soggetto attivo può essere solo chi è chiamato dal difensore a rendere informazioni ai fini delle investigazioni difensive.

Quanto alla condotta penalmente rilevante, è punito colui che – nei casi di colloquio non documentato (comma 1 dell’art. 391-bis c.p.p.), di ricezione di dichiarazione scritta o informazioni documentate ex art. 391 ter del c.p.p. (comma 2 dell’art. 391-bis c.p.p.) – non si è avvalso della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni di cui all’art. 391-bis, comma 3, lett. d) c.p.p. e rende false dichiarazioni al difensore o suo sostituto o investigatori privati autorizzati o suoi consulenti tecnici.

A differenza di quanto previsto per il reato di cui all’art. 371 bis del c.p. per le informazioni rese al pubblico ministero, la norma in commento non richiama l’ipotesi della reticenza. In questo caso, la reticenza non ha rilevanza penale poiché la persona sentita dal difensore può avvalersi delle facoltà ai sensi dell’art. 391-bis, comma 3, lett. d) c.p.p. (facoltà che non è prevista in relazione al reato ex art. 371-bis c.p.).

Peraltro, a norma del comma 2, è prevista la sospensione del procedimento penale fino alla definizione (con sentenza di primo grado o con archiviazione o sentenza di non luogo a procedere) del procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni.

Ancora, con i commi 3 e 4 (aggiunti con il d.lgs. n. 149 del 2022), si punisce la condotta di false dichiarazioni al difensore nell’ambito della procedura di negoziazione assistita: in tale contesto, se il soggetto da ascoltare non si avvale della facoltà di non rendere dichiarazioni o di astenersi ai sensi dell’art. 249 del c.p.c. (art. 4-bis, comma 2, lett. b) e c) d.l. n. 132 del 2014 conv. con modif. in L. n. 162 del 2014) e rende false dichiarazioni al difensore o suo sostituto.
Anche in questo ultimo caso, è prevista la sospensione del procedimento penale fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nella quale sono state acquisite le dichiarazioni oppure fino alla pronuncia della sentenza di primo grado nel giudizio instaurato successivamente alla negoziazione assistita, in cui siano state rese le dichiarazioni al difensore, oppure fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: ossia, la coscienza e volontà di rendere dichiarazioni false, indipendentemente dalla finalità.

Massime relative all'art. 371 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 44261/2013

Il corso della prescrizione non rimane sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull'efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità. (Fattispecie in cui è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di calunnia computando anche il tempo occorso per la definizione del processo relativo al reato presupposto di violenza sessuale, sebbene il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale solo all'esito del giudizio relativo al primo reato).

Cass. pen. n. 27385/2006

È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta, ex art. 410 cod. proc. pen., dal denunciante in qualità di danneggiato dal reato di false dichiarazioni rese al difensore, in quanto persona offesa da tale reato deve ritenersi esclusivamente lo Stato-collettività.

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