(massima n. 1)
La ritrattazione compiuta nel processo penale esclude la punibilitą di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla domanda giudiziale proposta in sede civilistica sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere ogni pronuncia sul "petitum" introdotto dall'attore o dal ricorrente, compresa l'ordinanza emessa nel giudizio possessorio al termine della fase sommaria interdittale, con esclusione delle pronunce interlocutorie, incidentali o di carattere meramente processuale.