Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26527 del 11 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

E' legittimo il ricorso al criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive di cui all'art. 135 cod. pen. per garantire, in conformità al divieto di "bis in idem" sancito dalla Corte EDU, la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio da applicare a un medesimo fatto storico, previsto come delitto tributario e già punito in sede amministrativa, con l'intervenuta irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.

(massima n. 2)

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento del beneficio.

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