(massima n. 1)
E' legittimo il ricorso al criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive di cui all'art. 135 cod. pen. per garantire, in conformità al divieto di "bis in idem" sancito dalla Corte EDU, la proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio da applicare a un medesimo fatto storico, previsto come delitto tributario e già punito in sede amministrativa, con l'intervenuta irrogazione della relativa sanzione pecuniaria.