(massima n. 1)
Ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall'art. 135 c.p., il computo avviene convertendo 38 euro, o frazione di 38 euro, per ogni giorno di pena detentiva eliminando, sin dall'inizio, i decimali. (Fattispecie in cui le sezioni unite della Corte hanno ritenuto corretta l'applicazione di pena patteggiata, con sostituzione di quella pecuniaria a quella detentiva, attraverso l'eliminazione dei decimali all'inizio dell'operazione di conversione da lire in euro, e non alla fine del calcolo, prendendo a base della conversione stessa la somma di euro 38 per ogni giorno di pena detentiva e non quella di euro 38,73, equivalenti a lire 75.000).