(massima n. 1)
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entitą finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado.