(massima n. 1)
In caso di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel ragguaglio da operarsi ai sensi dell'art. 135 c.p., l'eliminazione dei decimali, stabilita, a seguito della trasformazione del sistema monetario, dall'art. 51, comma terzo, del D.L.vo 24 giugno 1998 n. 213, va effettuata sulla somma stabilita per ciascun giorno e non su quella corrispondente al risultato finale. (Nella specie, in applicazione di tale regola, la Corte ha ritenuto quindi corretto il ragguaglio operato sulla base della somma di euro 38,00 per ciascun giorno di pena detentiva).