(massima n. 1)
Il giudice dell'impugnazione, in assenza di gravame del pubblico ministero, non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva inflitta dal giudice di primo grado, con la conseguenza che viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che ridetermini la pena della sola reclusione irrogata in primo grado, in quella congiunta dell'arresto e dell'ammenda in una misura che, effettuato il ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen., produca il superamento del "quantum" della pena detentiva originariamente inflitta.