(massima n. 1)
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di lą di ogni ragionevole dubbio", formalizzata nell'art. 533, comma primo, c.p.p., come sostituito dall'art. 5 della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilitą delle sentenze di proscioglimento) impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualitą remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalitą umana.