(massima n. 1)
La regola di giudizio dell'"al di lą di ogni ragionevole dubbio", consente di pronunciare sentenza di condanna lą dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualitą remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalitą umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalitą possibile, ma non individuato neppure in astratto. (Fattispecie in tema di omicidio volontario, nella quale dagli elementi medico-legali acquisiti, oltre alla condotta violenta dell'imputato, non era emerso nessun diverso e concreto percorso eziologico idoneo a spiegare la morte della vittima per asfissia).