(massima n. 1)
Data l'intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilitā penale, la valutazione di pericolositā sociale č a carattere essenzialmente sintomatico, basandosi - nell'ipotesi di sospetta appartenenza ad associazioni mafioso-camorristiche - sull'utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario certo e idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice.