Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15486 del 21 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di nesso causale tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, č necessario valutare, nel caso di pił datori di lavoro succedutisi nel tempo in cui la parte lesa svolse la propria attivitą a contatto con l'amianto, quale sia stata l'efficacia eziologica dell'esposizione avvenuta durante il periodo di gestione del rischio attribuibile a ciascun datore, accertando, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale attingibile attraverso l'esclusione dell'interferenza di decorsi alternativi, se tale condotta, sulla base di leggi scientifiche universali o statistiche, abbia aggravato o concorso a determinare un aggravamento dell'asbestosi gią in precedenza insorta, tale che, in assenza, l'evento morte non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore ovvero con minore intensitą lesiva.

(massima n. 2)

In tema di prova scientifica, il riferimento del consulente tecnico o del perito a pubblicazioni o studi non prodotti nel fascicolo dibattimentale non incide sull'utilizzabilitą degli stessi, attenendo al profilo dell'attendibilitą delle conclusioni rassegnate dall'esperto che, in quanto fondate su dati non controllabili, impongono al giudice di valutarle, tenendo conto di tale limite.

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