(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, ai fini della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., i reati della stessa specie, che l'indagato si presume possa commettere con rilevante probabilità una volta che abbia riacquistato lo status libertatis, non si identificano in modo assoluto con quelli per i quali vi è procedimento essendo sufficiente che essi presentino, tra loro, carattere di omogeneità. Ne consegue che, allorché il giudice di merito abbia rilevato che, per le modalità, e le qualità dei fatti, il soggetto abbia mostrato di avere una inclinazione a ricadere nell'illecito penale della stessa specie di quello per cui è indagato, non ha necessità di dimostrare anche che la probabilità di reiterazione nell'illecito riguarda fatti suscettibili di avere la stessa qualificazione giuridica di quelli per cui si conducono le indagini.