(massima n. 1)
La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale; neppure configura una nullità specifica, giacché il precetto di cui all'art. 533, comma 2, c.p.p. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell'art. 177 c.p.p., l'anzidetta omissione configura, non già una nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo poter discrezionale.