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Articolo 448 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 448 Codice di procedura penale

1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta(1)(5).

1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545 bis, comma 2(4).

2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello [594]; negli altri casi la sentenza è inappellabile [568 2].

2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza(3).

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578, comma 1(4)(6).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma 2.
[omissis]
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578, comma 1.

__________________

(1) Trattasi di una sentenza che contiene un semplice accertamento negativo della non punibilità, risolvendosi nella constata insussistenza delle cause di proscioglimento menzionate nell'art. 129, comma 1.
(2) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 34, della l. 16 dicembre 1999, n. 479.
(3) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(4) In questi casi, il giudizio di primo grado si è svolto regolarmente, fino in fondo, sicché il giudice dell'impugnazione ha a disposizione gli atti di una completa istruzione dibattimentale.
(5) Comma aggiunto dall'art. 25, co. 1, lett. e), n. 1) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(6) Comma modificato dall'art. 25, co. 1, lett. a), n. 2) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

Come gli altri riti speciali, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cd. patteggiamento) risponde ad esigenze di snellimento e velocizzazione dei processi penali. Il patteggiamento permette una chiusura anticipata del processo in forza dell’accordo tra imputato e pubblico ministero, già nella fase dell’udienza preliminare o anche delle indagini: l’imputato volontariamente si sottomette alla sanzione penale, ma viene premiato con una serie di vantaggi, tra cui la diminuzione fino ad un terzo della pena in concreto.

Spiegazione dell'art. 448 Codice di procedura penale

L’art. 448 c.p.p. disciplina i provvedimenti del giudice sulla richiesta di patteggiamento.

Per il comma 1, nell’udienza ex art. 447 del c.p.p. (cioè, l’udienza fissata a seguito di richiesta di patteggiamento durante le indagini preliminari, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, quando ci sono i presupposti per accogliere la richiesta di patteggiamento, il giudice pronuncia immediatamente la sentenza.

Se il pubblico ministero non presta il proprio consenso (e il dissenso deve essere motivato, ai sensi del comma 6 dell’art. 446 del c.p.p.) oppure se il g.i.p. rigetta la richiesta di patteggiamento, allora l’imputato può presentare nuovamente tale richiesta: egli potrà rinnovarla prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. In questo caso, se ritiene che la richiesta sia fondata, il giudice pronuncia immediatamente la sentenza di patteggiamento. Però, se il giudice rigetta nuovamente la richiesta, allora l’imputato non potrà di nuovo presentarla dinanzi ad altro giudice.
Il giudice provvede nello stesso modo qualora, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, egli ritenga che il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta sia ingiustificato.

Il nuovo comma 1-bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) prevede che, quando ci sono le condizioni per l’accoglimento della richiesta di patteggiamento e le parti si accordano per l’applicazione di una pena sostitutiva di pene detentive brevi ex art. 53 della L. n. 689 del 1981, il giudice può sospendere il processo se non è in grado di decidere immediatamente. In questo caso, il giudice fissa un’apposita udienza non oltre 60 giorni e ne dà avviso sia alle parti, sia all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Quest’ultimo ufficio potrà fornire al giudice documenti e informazioni utili per la decisione, ai sensi dei commi 2 e 3 del nuovo art. 545 bis del c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia).

I commi 2 e 2-bis regolano il regime delle impugnazioni della sentenza di patteggiamento.

Ai sensi del comma 2, il pubblico ministero può proporre appello contro la sentenza di patteggiamento soltanto nel caso in cui abbia espresso un dissenso motivato; negli altri casi, il pubblico ministero non potrà impugnare la sentenza con l’appello. Invece, per l’imputato, la sentenza di patteggiamento è inappellabile.

Però, il comma 2-bis precisa poi che il pubblico ministero e l’imputato possono impugnare la sentenza di patteggiamento con ricorso per Cassazione, ma solo per i seguenti motivi:
  1. motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, in violazione del comma 2 dell’art. 446 del c.p.p., la richiesta di patteggiamento è stata formulata dal difensore senza procura speciale);
  2. in caso di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, tenuto conto che il giudice non può modificare la richiesta, ma solo ammetterla o rigettarla (ad esempio, il giudice applica una pena diversa da quella concordata dalle parti);
  3. nel caso di erronea qualificazione giuridica del fatto storico;
  4. motivi relativi all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.

Infine, il comma 3 precisa che, se la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull’azione civile a norma del comma 1 dell’art. 578 del c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, e quindi sostituibile, il nuovo articolo 545 bis c.p.p. introduce tra gli atti successivi alla deliberazione nel giudizio ordinario, e precisamente dopo la pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo, una fase interlocutoria, che prevede la fissazione di una eventuale udienza successiva, finalizzata a verificare la possibilità concreta di sostituire la pena e di consentire alla parte stessa e all’Ufficio esecuzione penale esterna di intervenire per definire i contorni e i contenuti della pena sostitutiva da sottoporre al giudice, come meglio descritto nella relazione all’art. 545 bis c.p.p., a cui si rinvia.


La norma è applicabile anche al giudizio abbreviato, senza necessità di espressa previsione, per effetto del generale richiamo operato dall’art. 442, co. 1 c.p.p. agli artt. 529 e seguenti relativi alla decisione nel giudizio ordinario.


Rimangono tuttavia privi di disciplina tutti i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti previsti dall’art. 448 c.p.p.
In essi, già oggi è possibile richiedere l’applicazione di una “sanzione sostitutiva” (ora pena sostitutiva), ai sensi dell’art. 444, co. 1 c.p.p., ma non sono regolati i casi in cui le parti davanti al giudice abbiano necessità di un tempo e quindi di un termine per gli stessi scopi previsti dall’art. 545 bis c.p.p. per il giudizio ordinario e il giudizio abbreviato.


La norma si inserisce nel novero di tutte le ipotesi di richiesta di applicazione pena, siano esse tipiche, ossia formulate in udienza già in corso, ovvero atipiche, quando l’udienza debba essere fissata appositamente. Sono questi i casi di giudizio immediato e di richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 447 c.p.p., posto che la delibazione sulla richiesta di applicazione pena deve essere sempre pronunciata in udienza.


Nei casi previsti dall’art. 448, co. 1, c.p.p., la norma di nuovo conio prevede che, "quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente".
Poiché l’applicazione della pena concordata dalle parti può essere richiesta all’esito di una previa interlocuzione tra pubblico ministero e difesa dell’indagato o imputato, le parti possono presentarsi al giudice con una proposta già delineata e solo da delibare. Questa dovrebbe essere l’ipotesi fisiologica, quando l’iniziativa diligente della difesa e la disponibilità del pubblico ministero si incontrano tempestivamente.


La norma che si introduce, invece, ha due presupposti:
a) che le parti si trovino già davanti al giudice e non abbiano potuto o voluto per qualsiasi causa raggiungere un consenso sull’applicazione di una pena sostitutiva;
b) che sia raggiunto almeno un accordo sulla pena e sulla sua applicazione ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.


Si propone questa interpretazione dell’espressione "quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva", intendendo che l’accordo almeno generale deve essere già raggiunto e deve precedere la richiesta di differimento dell’udienza, di cui costituisce il presupposto. Si vuole, infatti, scongiurare il rischio di richieste esplorative o peggio dilatorie, oltre che impegnare invano l’Ufficio esecuzione penale esterna in attività preparatorie che poi non hanno concreto esito processuale.
Anche in questo caso, se non può decidere immediatamente, il giudice "sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente". La norma contiene il rinvio all’applicazione del comma 2 dell’art. 545 bis c.p.p., che disciplina le attività e i poteri del giudice, delle parti e dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, allo scopo di determinare i contenuti e la fisionomia della pena sostitutiva da sottoporre al giudice stesso.
Si rinvia alla Relazione relativa all’articolo 545 bis c.p.p. per i dettagli in merito.


Quanto alla modifica apportata all’ultimo comma della norma in esame, essa risponde allo scopo di adeguare la disposizione al fatto che l’art. 578 c.p.p. ora si compone di tre commi, dei quali solo il primo corrisponde al precedente richiamo.

Massime relative all'art. 448 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 37353/2025

In tema di patteggiamento, il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., tale richiesta può avere epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di applicazione della pena che recepisca quell'accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per la costituzione in giudizio.

Cass. pen. n. 14835/2025

In genere. In tema di patteggiamento, il consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena implica la sua rinuncia a contestare le accuse e ad esercitare talune facoltà derivanti dal pieno esercizio del diritto di difesa anche nel caso di partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato, sicché la ricorribilità per cassazione della sentenza resta circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad ente italiano no profit chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, che, dopo aver definito il giudizio con patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione contestando, "ex ceteris", la violazione della normativa sovranazionale a tutela del diritto dell'imputato ad essere sentito, atteso che la Camera Permanente della Procura europea aveva espresso parere favorevole sulla richiesta del Procuratore europeo delegato, in Italia, di procedere all'esercizio dell'azione penale, senza che fosse stata concessa all'ente la possibilità di interloquire con le Autorità).

Cass. pen. n. 14844/2025

In tema di patteggiamento, la richiesta presentata al giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui non abbia ricevuto il consenso del pubblico ministero o sia stata rigettata dal giudice, può essere rinnovata, ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., anche negli stessi termini.

Cass. pen. n. 45880/2024

In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, non opera la preclusione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso in cui sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con altra sentenza, in quanto trattasi di un punto della decisione non ricompreso nell'accordo delle parti e dalle stesse non negoziabile, non potendosi ricomprendere nella nozione di "pena" la statuizione relativa alla concessione dell'anzidetto beneficio.

Cass. pen. n. 38259/2024

In caso di sentenza di patteggiamento, la questione relativa alla mancata statuizione del giudice per le indagini preliminari sulla sollevazione d'ufficio del conflitto di competenza non può formare oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 30622/2024

Il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile, e quando la confisca del denaro proveniente da reato di detenzione di sostanze stupefacenti non è motivata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al Tribunale competente per un nuovo giudizio.

Cass. pen. n. 22822/2024

È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito). (Vedi: n. 12752 del 1994, Rv. 199397-01).

Cass. pen. n. 25780/2024

La sanzione amministrativa accessoria deve essere applicata anche se non oggetto di accordo tra le parti e può essere impugnata per vizi di legittimità oltre i limiti imposti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 16129/2024

In tema di sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché è rimessa all'imputato la scelta di insistere nella richiesta di patteggiamento ovvero optare per il giudizio ordinario.

Cass. pen. n. 1887/2024

In tema di patteggiamento, è inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, su accordo delle parti, ha applicato, nei confronti di soggetto straniero privo di passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato, essendo la stessa illegittima, ma non illegale nella definizione datane da Sez. U., n. 5352 del 2023, dep. 2024, Ltaief Maher.

Cass. pen. n. 2762/2023

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che il danaro nella disponibilità dell'indagato non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione).

Cass. pen. n. 51679/2023

In tema di patteggiamento, costituisce provvedimento abnorme, come tale ricorribile per cassazione, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., che, avendo ritenuto, all'esito del dibattimento, ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, determini la pena secondo criteri discrezionali, senza applicare quella oggetto della richiesta, ove ritenuta congrua.

Cass. pen. n. 6307/2023

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in luogo delle pene detentiva e pecuniaria, sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità all'imputato che, in precedenza, ne ha già beneficiato in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada, non versandosi in ipotesi di pena illegale.

Cass. pen. n. 50063/2023

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 c.p.p. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che dalla lettura della sentenza emerge, in modo inequivoco, l'omessa motivazione quanto alla disposta confisca).

Cass. pen. n. 45903/2023

In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, deve ritenersi illegale, e non illegittima, l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, oltre i limiti fissati dall'art. 20-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 51210/2023

La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata nella sentenza di patteggiamento è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento: sicchè, poichè il detto errore è configurabile soltanto quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.

Cass. pen. n. 49283/2023

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.

Cass. pen. n. 43947/2023

Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, fissi apposita udienza, ai sensi degli artt. 448, comma 1-bis, e 545-bis cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva concordata tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di provvedimento interlocutorio che non può essere considerato abnorme e non ha effetti pregiudizievoli per l'imputato, atteso che nelle more dell'udienza di rinvio il processo rimane sospeso).

Cass. pen. n. 32357/2023

La disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.

Cass. pen. n. 24874/2023

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 27587/2023

E' impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. - modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di intervento del giudice sul contenuto dell'accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all'adempimento dell'obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.).

Cass. pen. n. 21877/2023

In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del pubblico ministero può essere formulata dall'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell'istanza precedentemente avanzata.

Cass. pen. n. 16357/2023

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

Cass. pen. n. 19605/2023

In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo "inter partes").

Cass. pen. n. 18772/2023

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale, ritenuta sussistente la recidiva, sia stato disposto un aumento per la continuazione inferiore alla misura stabilita dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., non versandosi in ipotesi di pena illegale.

Cass. pen. n. 11253/2023

In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva ritenuto la recidiva nei confronti di un imputato gravato da un solo precedente per contravvenzione).

Cass. pen. n. 1117/2022

In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice, riconosciuta la continuazione, pur non indicando lo specifico aumento di pena per il reato satellite, fissi la pena per il reato più grave in misura superiore al minimo edittale, così mostrando di avervi ricompreso l'aumento per il reato satellite, dal momento che non si versa in ipotesi di pena illegale.

Cass. pen. n. 45559/2018

La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal p.m. con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza.

Cass. pen. n. 15557/2018

In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell'imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo).

Cass. pen. n. 15553/2018

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

Cass. pen. n. 4727/2018

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 3108/2018

In tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giudirica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso).

Cass. pen. n. 7951/2017

In tema di sentenza di applicazione della pena a seguito di istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 448, comma primo, cod. proc.pen., conseguente ad una " piena cognitio", il giudice deve necessariamente tener conto nella motivazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, non potendosi limitare ad una ricognizione sommaria di quelli che giustificano la "condanna " ed all'affermazione dell'assenza di quelli che consentono il proscioglimento; ne consegue che in forza della presunzione di innocenza l'imputato deve essere assolto ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., se sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla sua colpevolezza.

Cass. pen. n. 37378/2013

In tema di patteggiamento, il giudice del dibattimento non può accogliere, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., la proposta di patteggiamento presentata dall'imputato, quando il P.M. non abbia espresso alcun parere sulla proposta medesima. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come il potere di surroga "ex lege" del giudice al P.M. deve considerarsi un'eccezione alla regola generale della parità delle parti e compete nella sola ipotesi di cui al comma prima dell'art. 448 c.p.p., quando cioè la manifestazione di dissenso del P.M. non sia sorretta da adeguata motivazione o non sia giustificata).

Cass. pen. n. 42374/2009

Anche alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 448 c.p.p., quale introdotta dall’art. 34, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479, qualora, a fronte della rinnovata richiesta dell’imputato, negli atti preliminari al dibattimento, di applicazione della pena, il pubblico ministero manifesti il proprio dissenso, il giudice non può accogliere immediatamente detta richiesta ma deve dar luogo al giudizio ordinario, fermo restando che all’esito del medesimo potrà, ove ritenga ingiustificato il dissenso, pronunciare sentenza di applicazione della pena che era stata richiesta.

Cass. pen. n. 36084/2005

In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla «stessa sentenza», da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e perà riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna.

Cass. pen. n. 34843/2001

La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi - a conclusione del dibattimento - la pena originariamente richiesta dall'imputato, non è appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

Cass. pen. n. 13277/1999

In tema di patteggiamento va escluso che il giudice del dibattimento abbia l'obbligo di vagliare immediatamente il dissenso espresso del P.M. e di accogliere la richiesta dell'imputato nell'ipotesi in cui il dissenso dell'accusa risulti infondato. Al contrario, il giudice ha l'obbligo di procedere al dibattimento (unico strumento idoneo a fornire gli elementi sulla base dei quali esaminare la posizione del P.M.) e solo conclusa la discussione, ove ritenuto ingiustificato il dissenso manifestato dalla Parte pubblica, di valutare la congruità della pena richiesta e di applicarla.

Cass. pen. n. 10461/1999

In tema di patteggiamento, poiché il giudice è tenuto a delibare la correttezza del computo svolto dal richiedente (computo che include anche la determinazione della diminuzione conseguente al rito), lo stesso, nell'applicare la pena concordata, si esprime implicitamente, per il solo fatto di avere adottato il rito speciale, anche sulla congruità della pena. Conseguentemente, il giudice che, viceversa, in primo o in secondo grado, non accolga la richiesta di patteggiamento, cui il P.M. non aveva prestato consenso, esercita correttamente il suo potere discrezionale, solo se infligge una pena superiore a quella proposta dall'imputato, anche se, svolgendo il computo, «parta» da una pena base inferiore a quella indicata dalla parte.

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