Cass. pen. n. 37353/2025
In tema di patteggiamento, il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen., tale richiesta può avere epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di applicazione della pena che recepisca quell'accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per la costituzione in giudizio.
Cass. pen. n. 14835/2025
In genere. In tema di patteggiamento, il consenso della parte alla definizione del processo con accordo sulla pena implica la sua rinuncia a contestare le accuse e ad esercitare talune facoltà derivanti dal pieno esercizio del diritto di difesa anche nel caso di partecipazione al giudizio del Procuratore europeo delegato, sicché la ricorribilità per cassazione della sentenza resta circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad ente italiano no profit chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al delitto di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, che, dopo aver definito il giudizio con patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione contestando, "ex ceteris", la violazione della normativa sovranazionale a tutela del diritto dell'imputato ad essere sentito, atteso che la Camera Permanente della Procura europea aveva espresso parere favorevole sulla richiesta del Procuratore europeo delegato, in Italia, di procedere all'esercizio dell'azione penale, senza che fosse stata concessa all'ente la possibilità di interloquire con le Autorità).
Cass. pen. n. 14844/2025
In tema di patteggiamento, la richiesta presentata al giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui non abbia ricevuto il consenso del pubblico ministero o sia stata rigettata dal giudice, può essere rinnovata, ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., anche negli stessi termini.
Cass. pen. n. 45880/2024
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, non opera la preclusione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel caso in cui sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con altra sentenza, in quanto trattasi di un punto della decisione non ricompreso nell'accordo delle parti e dalle stesse non negoziabile, non potendosi ricomprendere nella nozione di "pena" la statuizione relativa alla concessione dell'anzidetto beneficio.
Cass. pen. n. 38259/2024
In caso di sentenza di patteggiamento, la questione relativa alla mancata statuizione del giudice per le indagini preliminari sulla sollevazione d'ufficio del conflitto di competenza non può formare oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 30622/2024
Il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile, e quando la confisca del denaro proveniente da reato di detenzione di sostanze stupefacenti non è motivata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al Tribunale competente per un nuovo giudizio.
Cass. pen. n. 22822/2024
È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito). (Vedi: n. 12752 del 1994, Rv. 199397-01).
Cass. pen. n. 25780/2024
La sanzione amministrativa accessoria deve essere applicata anche se non oggetto di accordo tra le parti e può essere impugnata per vizi di legittimità oltre i limiti imposti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 16129/2024
In tema di sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché è rimessa all'imputato la scelta di insistere nella richiesta di patteggiamento ovvero optare per il giudizio ordinario.
Cass. pen. n. 1887/2024
In tema di patteggiamento, è inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza che, su accordo delle parti, ha applicato, nei confronti di soggetto straniero privo di passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato, essendo la stessa illegittima, ma non illegale nella definizione datane da Sez. U., n. 5352 del 2023, dep. 2024, Ltaief Maher.
Cass. pen. n. 2762/2023
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che il danaro nella disponibilità dell'indagato non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione).
Cass. pen. n. 51679/2023
In tema di patteggiamento, costituisce provvedimento abnorme, come tale ricorribile per cassazione, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., che, avendo ritenuto, all'esito del dibattimento, ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, determini la pena secondo criteri discrezionali, senza applicare quella oggetto della richiesta, ove ritenuta congrua.
Cass. pen. n. 6307/2023
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in luogo delle pene detentiva e pecuniaria, sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità all'imputato che, in precedenza, ne ha già beneficiato in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, ultimo periodo, cod. strada, non versandosi in ipotesi di pena illegale.
Cass. pen. n. 50063/2023
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 c.p.p. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che dalla lettura della sentenza emerge, in modo inequivoco, l'omessa motivazione quanto alla disposta confisca).
Cass. pen. n. 45903/2023
In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, deve ritenersi illegale, e non illegittima, l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, oltre i limiti fissati dall'art. 20-bis cod. pen.
Cass. pen. n. 51210/2023
La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata nella sentenza di patteggiamento è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento: sicchè, poichè il detto errore è configurabile soltanto quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
Cass. pen. n. 49283/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
Cass. pen. n. 43947/2023
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, fissi apposita udienza, ai sensi degli artt. 448, comma 1-bis, e 545-bis cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva concordata tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di provvedimento interlocutorio che non può essere considerato abnorme e non ha effetti pregiudizievoli per l'imputato, atteso che nelle more dell'udienza di rinvio il processo rimane sospeso).
Cass. pen. n. 32357/2023
La disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.
Cass. pen. n. 24874/2023
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 27587/2023
E' impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. - modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di intervento del giudice sul contenuto dell'accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all'adempimento dell'obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.).
Cass. pen. n. 21877/2023
In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del pubblico ministero può essere formulata dall'imputato, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell'istanza precedentemente avanzata.
Cass. pen. n. 16357/2023
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.
Cass. pen. n. 19605/2023
In tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l'accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l'imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell'obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell'istanza. (Fattispecie in cui si è ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, con conseguente annullamento senza rinvio della decisione che aveva alterato l'accordo "inter partes").
Cass. pen. n. 18772/2023
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale, ritenuta sussistente la recidiva, sia stato disposto un aumento per la continuazione inferiore alla misura stabilita dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., non versandosi in ipotesi di pena illegale.
Cass. pen. n. 11253/2023
In tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva ritenuto la recidiva nei confronti di un imputato gravato da un solo precedente per contravvenzione).
Cass. pen. n. 1117/2022
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice, riconosciuta la continuazione, pur non indicando lo specifico aumento di pena per il reato satellite, fissi la pena per il reato più grave in misura superiore al minimo edittale, così mostrando di avervi ricompreso l'aumento per il reato satellite, dal momento che non si versa in ipotesi di pena illegale.
Cass. pen. n. 45559/2018
La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal p.m. con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza.
Cass. pen. n. 15557/2018
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell'imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo).
Cass. pen. n. 15553/2018
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
Cass. pen. n. 4727/2018
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 3108/2018
In tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giudirica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso).
Cass. pen. n. 7951/2017
In tema di sentenza di applicazione della pena a seguito di istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 448, comma primo, cod. proc.pen., conseguente ad una " piena cognitio", il giudice deve necessariamente tener conto nella motivazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, non potendosi limitare ad una ricognizione sommaria di quelli che giustificano la "condanna " ed all'affermazione dell'assenza di quelli che consentono il proscioglimento; ne consegue che in forza della presunzione di innocenza l'imputato deve essere assolto ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., se sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla sua colpevolezza.
Cass. pen. n. 37378/2013
In tema di patteggiamento, il giudice del dibattimento non può accogliere, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., la proposta di patteggiamento presentata dall'imputato, quando il P.M. non abbia espresso alcun parere sulla proposta medesima. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come il potere di surroga "ex lege" del giudice al P.M. deve considerarsi un'eccezione alla regola generale della parità delle parti e compete nella sola ipotesi di cui al comma prima dell'art. 448 c.p.p., quando cioè la manifestazione di dissenso del P.M. non sia sorretta da adeguata motivazione o non sia giustificata).
Cass. pen. n. 42374/2009
Anche alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 448 c.p.p., quale introdotta dall’art. 34, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479, qualora, a fronte della rinnovata richiesta dell’imputato, negli atti preliminari al dibattimento, di applicazione della pena, il pubblico ministero manifesti il proprio dissenso, il giudice non può accogliere immediatamente detta richiesta ma deve dar luogo al giudizio ordinario, fermo restando che all’esito del medesimo potrà, ove ritenga ingiustificato il dissenso, pronunciare sentenza di applicazione della pena che era stata richiesta.
Cass. pen. n. 36084/2005
In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla «stessa sentenza», da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e perà riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna.
Cass. pen. n. 34843/2001
La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi - a conclusione del dibattimento - la pena originariamente richiesta dall'imputato, non è appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.
Cass. pen. n. 13277/1999
In tema di patteggiamento va escluso che il giudice del dibattimento abbia l'obbligo di vagliare immediatamente il dissenso espresso del P.M. e di accogliere la richiesta dell'imputato nell'ipotesi in cui il dissenso dell'accusa risulti infondato. Al contrario, il giudice ha l'obbligo di procedere al dibattimento (unico strumento idoneo a fornire gli elementi sulla base dei quali esaminare la posizione del P.M.) e solo conclusa la discussione, ove ritenuto ingiustificato il dissenso manifestato dalla Parte pubblica, di valutare la congruità della pena richiesta e di applicarla.
Cass. pen. n. 10461/1999
In tema di patteggiamento, poiché il giudice è tenuto a delibare la correttezza del computo svolto dal richiedente (computo che include anche la determinazione della diminuzione conseguente al rito), lo stesso, nell'applicare la pena concordata, si esprime implicitamente, per il solo fatto di avere adottato il rito speciale, anche sulla congruità della pena. Conseguentemente, il giudice che, viceversa, in primo o in secondo grado, non accolga la richiesta di patteggiamento, cui il P.M. non aveva prestato consenso, esercita correttamente il suo potere discrezionale, solo se infligge una pena superiore a quella proposta dall'imputato, anche se, svolgendo il computo, «parta» da una pena base inferiore a quella indicata dalla parte.