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Articolo 545 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Condanna a pena sostitutiva

Dispositivo dell'art. 545 bis Codice di procedura penale

1. (1)Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso(2).

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545(2).

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 31, co. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) I commi 1 e 3 sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ratio Legis

Per porre rimedio all’inefficacia del precedente meccanismo sostitutivo e rendere più efficiente la fase esecutiva, il legislatore ha voluto anticipare già all’esito della fase di cognizione l’eventuale alternativa al carcere.

Spiegazione dell'art. 545 bis Codice di procedura penale

Il nuovo art. 545-bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. 150 del 2022 e modificato dal d.lgs. n. 31 del 2024) disciplina il procedimento di sostituzione delle pene detentive brevi con una pena sostitutiva di cui all’art. 53 della L. n. 689 del 1981 (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo o pena pecuniaria sostitutiva).

In caso di condanna a pena detentiva breve, il comma 1 (come modificato dal c.d. Correttivo alla Cartabia, d.lgs. n. 31 del 2024) stabilisce che il giudice sostituisce la pena detentiva con una pena sostitutiva quando ritiene che ricorrano le condizioni per la sostituzione.

Se non può decidere immediatamente, subito dopo la lettura del dispositivo di condanna, il giudice provvede a sentire le parti e, se occorre, ad acquisire il consenso dell’imputato.

Se ci sono gli elementi necessari per la decisione, il giudice decide subito se procedere alla sostituzione: il giudice o concede la sostituzione e integra il dispositivo con l’indicazione della pena sostituita con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti o nega l’accesso alla procedura di sostituzione e conferma il dispositivo. In tutti e due i casi, il giudice darà lettura del dispositivo (integrato o confermato) in udienza ai sensi e per gli effetti dell’art. 545 del c.p.p..

Se non ci sono gli elementi necessari per decidere e il giudice ritiene di dover compiere altri accertamenti, egli sospende il processo, fissando un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, con avviso alle parti e al competente ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE).

In particolare, ai sensi del comma 2, il giudice sospende il processo e rinvia ad apposita udienza per ulteriori accertamenti:
  • il giudice può acquisire dall’UEPE e dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni necessari sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell’imputato;
  • il giudice può richiedere all’UEPE il programma trattamentale;
  • il giudice può acquisire dai soggetti indicati dall’art. 94 del T.U. stupefacenti la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol o da gioco d’azzardo e il programma terapeutico da seguire.

Peraltro, le parti possono depositare la documentazione all’UEPE e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

Il comma 3 (anch’esso rivisto dal d.lgs. n. 31 del 2024) prevede che, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice decide se procedere o meno alla sostituzione:
  • quando sostituisce la pena detentiva, il giudice integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti;
  • quando non ci sono le condizioni, il giudice conferma il dispositivo di condanna alla pena detentiva.

In entrambe le ipotesi, il giudice dà lettura del dispositivo (integrato o confermato) in udienza ai sensi e per gli effetti dell’art. 545 c.p.p..

Infine, il comma 4 stabilisce che, quando il processo è sospeso, la lettura della motivazione contestuale (ossia, redatta ai sensi del comma 1 dell’art. 544 del c.p.p., immediatamente in camera di consiglio) segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. Invece, nell’ipotesi di motivazione non contestuale, i termini per il deposito della motivazione decorrono dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’ampio e diversificato ventaglio delle pene sostitutive di pene detentive brevi delineato dalla legge delega n. 134 del 2021 impone di adottare soluzioni altamente innovative anche in sede processuale di cognizione. La legge delega attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena (anche se sostitutiva), alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell’ordinamento penitenziario vigente sono definite come “misure alternative alla detenzione”.


Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a pena detentiva breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.
Per adempiere a tale compito, tuttavia, il giudice ha bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione e per questo la legge delega ha previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna.


In questa sede, ci si deve soffermare sul “luogo processuale”, in cui il giudice di cognizione deve decidere sull’eventuale sostituzione della pena detentiva breve con altra pena sostitutiva, acquisendo anche dagli uffici di esecuzione penale esterna gli elementi indispensabili alla selezione della pena sostitutiva più adeguata a contemperare le esigenze di risocializzazione costituzionalmente connesse alla sanzione penale (art. 27, comma 3, Cost.) con quelle retributive e special-preventive ad essa comunque connaturate. Non deve essere affatto trascurato in questa fase l’apporto responsabile e talvolta indispensabile della difesa del condannato, che – ove miri alla sostituzione della pena detentiva – ha il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.


Nel valutare i modi e soprattutto i tempi processuali del possibile innesto nel giudizio di cognizione dell’intervento dell’UEPE e delle parti, ci si trova di fronte a un bivio problematico.
In primo luogo, l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna non può essere anticipato al giudizio per una serie di inconvenienti insuperabili, che finirebbero per rendere l’attività dell’ufficio a posteriori superflua e vana: infatti, l’imputato può essere alternativamente assolto o condannato a pena superiore a quattro anni o ancora a pena sospesa; oppure può opporsi alla sostituzione della pena o, ancora, richiederla ma risultare privo dei presupposti; o infine il giudice stesso può valutare all’esito del processo che il condannato non sia affatto meritevole di una pena sostitutiva.


In secondo luogo, non meno rilevante dal punto di vista giuridico processuale, il coinvolgimento previo dell’UEPE potrebbe apparire come una anticipazione del giudizio di condanna, soprattutto ove si concentri – come sarebbe teoricamente ragionevole – il ricorso all’UEPE solo nei giudizi in cui sia prevedibile una condanna inferiore a quattro anni. Non è percorribile nemmeno l’ipotesi contraria dell’indiscriminato coinvolgimento degli UEPE, che determinerebbe un dispendio di risorse disfunzionale e antieconomico (essendo opportuno che l’intervento degli UEPE – il cui ruolo è cruciale nel disegno riformatore – sia attivato solo quando utile e necessario).


Al fine di evitare le conseguenze inaccettabili sopra descritte ed eludere le controindicazioni giuridiche ed operative delle soluzioni delineate, si è ritenuto di collocare la decisione della sostituzione della pena in un momento successivo alla pubblicazione del dispositivo mediante lettura, ai sensi dell’articolo 545 c.p.p., con possibilità di demandare ad un momento ulteriormente successivo l’integrazione del dispositivo, laddove si versi in un caso in cui è concretamente possibile disporre la sostituzione della pena detentiva breve.
In tal modo, si evitano contemporaneamente il rischio di anticipazione di giudizio di cui si è detto poco sopra ed il vano coinvolgimento dell’UEPE, che invece viene interpellato solo in caso di concreta percorribilità della sostituzione della pena.


Il meccanismo elaborato è ispirato al modello del sentencing di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace (art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000 che prevede che – in determinati casi - il giudice possa fissare una nuova udienza per svolgere alcuni accertamenti funzionali all’individuazione della pena più adeguata al caso concreto e – in quella successiva udienza, se ne ricorrono le condizioni – possa “integrare il dispositivo”).
Solo dopo la pubblicazione del dispositivo (ai sensi del vigente art. 545, co. 1, c.p.p.) sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive. In quel momento, infatti, sono cristallizzati tutti i fattori della decisione: è nota la misura della pena principale inflitta (la cui entità determina l’applicabilità o meno delle pene sostitutive); è noto se la pena principale sia stata o meno sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione condizionale della pena); è nota la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza ed è noto se – in caso di reati previsti dalla c.d. prima fascia dell’art. 4 bis, della legge 354 del 1975 – siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi); e via seguitando.


Nel caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell’onere di dare avviso alle parti (nuovo art. 545 bis, co. 1, primo periodo, c.p.p.].
A questo punto, l’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria (nuovo art. 545 bis, co. 1, secondo periodo, c.p.p.).


Si ritiene opportuno che l’assenso all’applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria sia atto personalissimo dell’imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una “non opposizione” desunta dalla mera inerzia dell’imputato o del suo difensore), in ragione della rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato.
Con specifico riferimento alla condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la “non opposizione” dell’imputato è richiesta dalla stessa legge delega. Che essa debba essere “atto personalissimo” (da compiere personalmente o a mezzo di procuratore speciale), da formalizzare in modo esplicito è conclusione che si impone per il fatto che la condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporta l’inappellabilità della sentenza di primo grado e, dunque, di fatto, la rinuncia a quel grado di giudizio.
Pare dunque necessario – per esigenze di coerenza sistematica – che l’assenso alla sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità sia formalizzato in modi coerenti a quelli previsti dalle disposizioni che regolamentano la rinuncia all’impugnazione (cfr. art. 589 c.p.p., nel testo oggi vigente).


La necessità che l’imputato – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – renda esplicito l’assenso alla sostituzione della pena principale con la semilibertà o la detenzione domiciliare, oltre a dare coerenza all’impianto, si fonda, invece, su altre ragioni.


La mancata introduzione dell’affidamento in prova al servizio sociale nel novero delle pene sostitutive, da parte della legge delega, comporta il rischio che possano determinarsi irragionevoli disparità di trattamento tra persone condannate: una persona condannata per reati comuni alla pena di tre anni di reclusione non sostituita, riceverà notifica dell’ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione dello stesso, con possibilità di richiedere l’affidamento in prova al servizio sociale (come oggi prevede l’art. 656 c.p.p.); una persona condannata alla stessa pena ma sostituita – in ipotesi – con tre anni di detenzione domiciliare, invece, vedrebbe la sentenza irrevocabile diventare immediatamente esecutiva.
Infatti, in punto di esecuzione delle pene sostitutive, si è optato per l’immediata esecutività della pena, come disciplinata dai novellati articoli 62 e 63 l. n. 689 del 1981, ritenendo che alle pene sostitutive non debba essere applicato il meccanismo sospensivo analogo a quello previsto dall’art. 656 c.p.p.


Si è voluto, infatti, dare immediata effettività al meccanismo delle pene sostitutive (per le quali è esclusa anche la sospensione condizionale della pena ex artt. 163 ss. c.p.); garantire il più celermente possibile l’avvio dell’attività di risocializzazione che, con le pene sostitutive, si intende favorire; scongiurare il riprodursi – anche per le pene sostitutive – del fenomeno dei c.d. “liberi sospesi” che costituisce, come noto, uno dei fattori di più grave rallentamento dell’esecuzione penale.


Lo strumento che è funzionale ad evitare possibili censure di legittimità costituzionale è legato ad un elemento di consenso promanante dall’imputato all’applicazione delle pene sostitutive: l’imputato acconsente alla sostituzione della pena principale con una pena sostitutiva (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) e con tale atto, nel caso la condanna diventi irrevocabile, accetta sia il fatto che detta pena sarà immediatamente eseguita, sia il fatto che – in caso di semilibertà e di detenzione domiciliare sostitutive – l’affidamento in prova non possa essere richiesto subito, ma dopo un certo lasso di tempo, come previsto dal nuovo comma 3 ter dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354.
Per tale ragione – anche con riferimento alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare – si ritiene che l’assenso debba essere esplicito e provenire direttamente dall’imputato o dal suo procuratore speciale.


Nulla esclude, ovviamente, che l’imputato possa acconsentire ad alcune soltanto delle pene sostitutive (può darsi il caso di chi acconsenta alla sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare, dichiarando invece di non acconsentire alla sostituzione della pena principale con quella della semilibertà).
A questo punto, il giudice, verificata la astratta possibilità di sostituire la pena principale e acquisito l’assenso dell’imputato, sentito il pubblico ministero, ha di fronte due possibilità:
a) se vi sono già gli elementi necessari per decidere sulla sostituzione della pena principale, il giudice decide immediatamente; e la decisione immediata può anche essere di rigetto della eventuale istanza di sostituzione della pena, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione, come in caso di pericolosità conclamata;
b) se tali elementi non vi sono, il giudice fissa una nuova udienza non oltre sessanta giorni, per acquisire dall’ufficio esecuzione penale esterna e dalla polizia giudiziaria, se del caso, le necessarie informazioni utili alla decisione sulla pena sostitutiva più adeguata al caso concreto (nuovo art. 545 bis, co. 1, terzo periodo, e co. 2, c.p.p.). In tal caso il processo è sospeso, anche agli effetti dell’art. 159 c.p. in tema di decorso del termine di prescrizione del reato.


Nello stesso termine, il giudice può verificare i presupposti eventuali per disporre, con la pena sostitutiva ed a titolo di prescrizioni, percorsi terapeutici analoghi a quelli previsti dall’art. 94 DPR n. 309 del 1990. Anche questa previsione ha carattere innovativo, poiché in assenza di previsioni di affidamento in prova e meno ancora di affidamento in casi particolari, si è posto il problema non solo di non discriminare, ma anzi di favorire l’accesso alle pene sostitutive anche ai condannati affetti da dipendenze patologiche.
Per coerenza, i soggetti legittimati a fornire la documentazione necessaria e il programma terapeutico sono gli stessi di quelli contemplati dall’art. 94 DPR n. 309 del 1990.
Inoltre, alle dipendenze classiche da alcol o da sostanze, si è ritenuto di aggiungere la dipendenza patologica da gioco d’azzardo, che è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale e fa parte dei compiti dei Servizi territoriali per le dipendenze.


Una volta acquisite le predette informazioni e ricevuto dall’UEPE la proposta di programma trattamentale, il giudice – all’udienza fissata per l’eventuale sostituzione della pena principale – assume le definitive determinazioni sul trattamento sanzionatorio e «se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti».
Se, invece, le informazioni raccolte dimostrano che non è possibile disporre la sostituzione della pena principale con una pena sostitutiva, il giudice «conferma il dispositivo».


In entrambi i casi, il giudice pubblica la decisione mediante lettura del dispositivo come integrato o confermato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 545 c.p.p. (nuovo art. 545 bis, co. 3, c.p.p.).


Nella stessa fase, è previsto anche l’intervento della difesa e del pubblico ministero, che si possono rendere parte diligente, depositando documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell’udienza presentando memorie in cancelleria.
La norma è espressione della valorizzazione dell’apporto delle parti, ed in modo particolare della difesa, che vengono chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in rapporto alle esigenze di individualizzazione del trattamento che discendono dall’art. 27, co. 3 Cost.


Sono state, dunque, previste due norme tecniche di raccordo tra la pubblicazione del dispositivo mediate lettura ed il nuovo dispositivo integrato con la pena sostitutiva o confermato nella pena detentiva. Al termine dell’udienza c.d. di sentencing, si precisa che del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 545. In tal modo, si vuole rendere chiaro, ad ogni effetto ma soprattutto ai fini del decorso dei termini per l’impugnazione, che il giudice deve dare nuova lettura del secondo dispositivo e che il dies a quo è quello della lettura di quest’ultimo, qualunque contenuto esso abbia.


Si introduce, inoltre, una norma di raccordo con la disciplina della motivazione contestuale, la cui pubblicazione ovviamente deve essere differita alla lettura del secondo dispositivo, per cui si è stabilito che "quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva".


Si è infine chiarito che, quanto alla motivazione non contestuale, "i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3". Il meccanismo appena descritto è funzionale ad impiegare le risorse necessarie all’elaborazione del programma trattamentale e all’individuazione della giusta pena sostitutiva solo allorché necessario.
Esso determina – con la sospensione del processo e un rinvio di sessanta giorni per la definitiva determinazione della pena – una dilatazione dei tempi processuali solo apparente: infatti, da un lato, il tempo speso per l’individuazione della giusta pena sostitutiva – collocato in una prospettiva di sistema e non parcellizzata alla singola fase processuale – assicura un risparmio di tempi nella fase esecutiva (limitando il dilatarsi del fenomeno dei c.d. liberi sospesi, ex art. 656 c.p.p.); dall’altro lato, il meccanismo immaginato potrà ampliare il numero di casi in cui la pena principale sarà sostituita con il lavoro di pubblica utilità (con contenimento del numero di giudizi di appello) o comunque con un trattamento sanzionatorio più “tagliato su misura” e quindi più accettabile dal condannato, che ha meno ragioni sostanziali e soprattutto meno interesse a interporre impugnazioni.


L’introduzione del meccanismo per la determinazione della pena sostitutiva con un’udienza ad hoc nel giudizio ordinario si applica direttamente anche al giudizio abbreviato, la cui disciplina rinvia integralmente alle norme di cui agli artt. 529 e ss. c.p.p.
Deve invece coordinarsi con la disciplina del giudizio a citazione diretta dell’imputato di fronte al tribunale in composizione monocratica ed in particolare con l’udienza predibattimentale, di cui al nuovo art. 555 c.p.p., come riformulato alla luce della presente legge delega. Inoltre, analoghe esigenze di coordinamento giustificano l’introduzione del comma 1 bis nel corpo dell’art. 448 c.p.p. per i casi tipici ed atipici di applicazione della pena su richiesta. Per tali casi, si rinvia alle relazioni specifiche agli artt. 448 e 555 c.p.p.

Massime relative all'art. 545 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39096/2025

In tema di ricorso per cassazione, è tardiva la richiesta di pena sostitutiva di pena detentiva breve presentata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nel caso in cui l'imputato non l'abbia già formulata in grado di appello, ove tale giudizio era pendente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia", posto che la previsione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio di secondo grado, per effetto del disposto di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Cass. pen. n. 41179/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione in ragione dell'assenza di redditi leciti, dello stato detentivo e dei plurimi precedenti per reati in materia di stupefacenti riportati dall'imputato).

Cass. pen. n. 32539/2025

La parte civile ha legittimazione e interesse a interloquire sulla sostituzione della pena detentiva in virtù dell'art. 545-bis cod. proc. pen., il quale stabilisce che, nel provvedere in ordine alla sostituzione della pena, il giudice deve previamente sentire le parti presenti.

Cass. pen. n. 35655/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che, "a fortiori", la sostituzione della pena non può ritenersi impedita dall'eventuale incertezza sulle condizioni economiche dell'imputato, che può essere superata con i poteri di indagine assegnati al giudice dall'art. 545-bis cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 30907/2025

In tema di sostituzione delle pene detentive brevi con il lavoro di pubblica utilità, il giudice di merito, qualora ritenga la misura sostitutiva non idonea a fronteggiare le esigenze di tutela del bene giuridico e di prevenzione speciale del condannato, non è obbligato ad acquisire d'ufficio le informazioni sulle condizioni personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato previste dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., soprattutto se la difesa dell'imputato non fornisce alcuna documentazione a riguardo.

Cass. pen. n. 19626/2025

Al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, come nel patteggiamento, anche nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo).

Cass. pen. n. 9468/2025

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare per carenza di informazioni necessarie, senza prima disporre l'acquisizione di tali informazioni presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna. In assenza di questa documentazione, l'eventuale rigetto dell'istanza può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo.

Cass. pen. n. 565/2024

In caso di giudizio di appello svoltosi in presenza, la parte che non abbia sollecitato l'apertura del subprocedimento previsto dall'articolo 545 bis del Codice di procedura penale, non può impugnare per cassazione il mancato avviso del giudice sulla possibilità di applicazione delle pene sostitutive di quella detentiva breve. Quando si tratta, invece, di appello svoltosi col rito cartolare, e vi sia stata richiesta di pena sostitutiva anche successiva alla presentazione dell'atto impugnatorio il condannato può di fronte alla Cassazione lamentare l'illegittimità del silenzio serbato dal giudice sulla richiesta.

Cass. pen. n. 45583/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che la regola dell'alternatività tra l'applicazione di tali pene e la concessione della sospensione condizionale, non è venuta meno per effetto della modifica dell'art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall'art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive).

Cass. pen. n. 47333/2024

Non è inammissibile la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi che non sia corredata dalla documentazione utile ai fini della sua valutazione, posto che la legge non prevede tale onere a carico dell'imputato, né esso può scaturire da intese stipulate con i Consigli dell'ordine degli avvocati, che non hanno titolo ad introdurre, a livello locale, regole con effetto derogatorio rispetto alle disposizioni del codice di rito.

Cass. pen. n. 300/2024

La reciprocità dei comportamenti violenti all'interno di un quadro familiare deve essere provata in modo circostanziato. Un singolo episodio difensivo imputato alla vittima può non essere sufficiente per equiparare le condotte violente delle parti, specialmente quando la corte stabilisce che la perdita della potestà genitoriale della vittima è riconducibile a ragioni separate e indipendenti dai fatti contestati in giudizio.

Cass. pen. n. 38127/2024

È illegittima la decisione con cui è rigettata la richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo a cagione della mancata produzione, da parte dell'imputato, all'udienza in cui è emessa la sentenza di condanna, dell'assenso dell'ente presso cui deve svolgersi tale pena sostitutiva e del relativo programma di trattamento.

Cass. pen. n. 30711/2024

In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare).

Cass. pen. n. 29192/2024

La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena).

Cass. pen. n. 28102/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è abnorme la decisione con la quale il giudice della cognizione, anziché integrare o confermare il dispositivo già letto in udienza, rigetti la richiesta di sostituzione della pena detentiva con separato provvedimento che, in ogni caso, è impugnabile nel merito unitamente alla sentenza.

Cass. pen. n. 21929/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, incombendo sul giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione.

Cass. pen. n. 20512/2024

Il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario.

Cass. pen. n. 29612/2024

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, in base alla riforma Cartabia, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo su richiesta dell'imputato, e non ha l'obbligo di proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva. La sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato, ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri previsti dalla legge. In assenza di una richiesta dell'imputato, il giudice di secondo grado non è obbligato a motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle pene sostitutive. L'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 545-bis, comma 1, c.p.p., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

Cass. pen. n. 11079/2024

Il rinvio dell'udienza e la correlata sospensione del procedimento, previsti come esercizio di una facoltà da parte del giudice della cognizione dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., possono assumere carattere vincolato ove il giudice reputi necessario acquisire informazioni utili a valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva oppure quando avendo già valutato come adeguata la pena sostitutiva, debba provvedere all'elaborazione o all'integrazione del programma di trattamento, la cui predisposizione da parte dell'imputato non è prevista dalla legge come condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena, diversamente da quanto disposto dall'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova che prevede, per l'appunto, che all'istanza sia allegato il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna o, quanto meno, la richiesta della sua elaborazione all'ufficio di esecuzione penale esterna, quali requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione.

Cass. pen. n. 12635/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato).

Cass. pen. n. 11838/2024

Il giudizio rescissorio che segue all'annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all'applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, a nulla rilevando che il disposto dell'art. 545-bis c.p.p. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento del precedente grado di appello.

Cass. pen. n. 15927/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti).

Cass. pen. n. 14035/2024

In tema di pene sostitutive, il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all'imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso alla applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti.

Cass. pen. n. 13317/2024

In tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 L. 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 11731/2024

La dichiarazione di ricusazione, qualora il motivo che la determina sia sorto o divenuto noto dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna e prima dell'udienza di rinvio fissata per la decisione in ordine all'applicabilità di una pena sostitutiva, può essere proposta anche in tale fase, giacché l'udienza di rinvio ex art. 545-bis cod. proc. pen. va considerata "udienza" in senso proprio e solo con la lettura del dispositivo in quella sede integrato o confermato la sentenza si intende pubblicata. (Annulla con rinvio, Corte Appello Messina, 07/07/2023)

Cass. pen. n. 11981/2023

In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello che confermi la sentenza di condanna, lasciando invariata la pena, non deve acquisire il consenso dell'imputato alla sua sostituzione, attraverso la procedura informativa prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., essendo a tal proposito sufficiente la richiesta di sostituzione di quella pena che l'imputato ha già formulato con l'atto di gravame.

Cass. pen. n. 10641/2023

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost.

Cass. pen. n. 2341/2023

Il giudice d'appello, che, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e deve, inoltre, motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 cod. pen., 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Cass. pen. n. 2090/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

Cass. pen. n. 13133/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione in esecuzione di un precedente cumulo, poiché il giudice deve decidere in via autonoma sulla domanda di sostituzione, valutando unicamente se sussistano i presupposti richiesti dalla legge per il suo accoglimento. (In motivazione la Corte ha aggiunto che eventuali problemi derivanti dalla coesistenza di più titoli possono essere risolti in sede esecutiva, nei modi indicati dall'art. 70 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Cass. pen. n. 19776/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia detenuto in espiazione di altra pena definitiva.

Cass. pen. n. 51257/2023

Le sanzioni sostitutive, ancorchè più favorevoli, previste dall'art. 545-bis c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) - che ha visto la propria "vacatio legis" esaurirsi in data 1 novembre 2022 - non sono applicabili fino al 30 dicembre 2022, in quanto il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6 ha introdotto nel corpo del D.Lgs. citato, l'art. 99-bis, in forza del quale l'entrata in vigore della Riforma è stata prorogata a quella data. (Nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa il 14 novembre 2022).

Cass. pen. n. 12760/2023

Il giudice di appello che, nel riformare una decisione di condanna, riduce la pena detentiva inflitta in primo grado, determinandola entro il limite di quattro anni previsto per l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è tenuto a motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità delle stesse in virtù della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui non formuli l'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 6282/2023

La sospensione del processo per l'acquisizione di informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva, oltre che sulla scelta di quella sostitutiva più adeguata al caso, di cui al comma secondo dell'art. 545-bis cod. proc. pen., dipende da una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, come in generale previsto per la valutazione dei criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. Pertanto, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 42847/2023

In tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 4772/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica.

Cass. pen. n. 43960/2023

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.

Cass. pen. n. 43848/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta avanzata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione.

Cass. pen. n. 46013/2023

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., è applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, nel senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello.

Cass. pen. n. 43947/2023

Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, fissi apposita udienza, ai sensi degli artt. 448, comma 1-bis, e 545-bis cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva concordata tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di provvedimento interlocutorio che non può essere considerato abnorme e non ha effetti pregiudizievoli per l'imputato, atteso che nelle more dell'udienza di rinvio il processo rimane sospeso).

Cass. pen. n. 43263/2023

In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).

Cass. pen. n. 32357/2023

La disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.

Cass. pen. n. 30767/2023

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo.

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