(massima n. 1)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilitą di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza č limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilitą della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.