(massima n. 1)
Mentre l'art. 148, terzo comma, c.p.p. dispone che gli atti siano notificati Ģper interoģ, la sanzione di nullitā č, poi, comminata dal successivo art. 171, lettera a) solo per il caso in cui l'atto sia notificato Ģin modo incompletoģ (e fuori dei casi in cui č consentita la notifica per estratto). Ne consegue - stante la non piena corrispondenza delle due norme - che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non Ģinteroģ, contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fatto relativo a notificazione di provvedimento di diniego della liberazione anticipata, non contenente, nella copia notificata, la specificazione dei semestri per i quali il beneficio non era stato accordato).