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Articolo 151 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni richieste dal pubblico ministero

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 151 Codice di procedura penale

Articolo abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

[1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire(1).

2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione [148]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

4. [Il decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 dal pubblico ministero ha valore solo per le notificazioni di propri atti e limitatamente alla fase delle indagini preliminari. A seguito della emissione del decreto, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore.](2)]

Note

(1) Le attività della polizia giudiziaria che esulano dai compiti istituzionali sono compresse, al fine di concentrare le risorse prevalentemente sui reati di terrorismo internazionale.
(2) L'art. 2 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 ha abrogato l'ultimo comma del presente articolo. il quale prevedeva che: "4. Il decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 dal pubblico ministero ha valore solo per le notificazioni di propri atti e limitatamente alla fase delle indagini preliminari. A seguito della emissione del decreto, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore".

Ratio Legis

La norma predispone un'autonoma disciplina per le notificazioni richieste dal pubblico ministero, una scelta legislativa che si spiega alla luce della posizione di parte da questo ricoperta all'interno della dinamica processuale.

Spiegazione dell'art. 151 Codice di procedura penale

La posizione di parte assunta dal pubblico ministero ha indotto il legislatore a disciplinare autonomamente le notificazioni richieste dal pubblico ministero.

Ad ogni modo le differenze non sono notevoli, posto che la notificazione è anche qui eseguita dall'ufficiale giudiziario.

La polizia giudiziaria, per contro, può provvedervi solo nei casi di atti di indagine o di provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire, dato che essa è giusto che si dedichi ad attività più propriamente istituzionali.

Trattandosi di organo pubblico, valgono le stesse forme delle notificazioni per equipollenti, ivi compresa la forma prevista per gli irreperibili.

La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria vale infatti come notificazione, se corredata da annotazione sull'originale dell'atto della consegna eseguita e della data in cui è avvenuta.

Allo stesso modo, la lettura dei provvedimenti e degli avvisi del pubblico ministero alle persone presenti vale come notificazione, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

Massime relative all'art. 151 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21056/2018

Nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 21875/2014

La nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedi in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore.

Cass. pen. n. 4903/1994

È abnorme l'ordinanza con cui il pretore, dichiarata la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, operata dalla polizia giudiziaria su richiesta del pubblico ministero, rimette gli atti a questi. La suddetta notifica, invero, è legittima ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.p.p., dal momento che la locuzione «nel corso delle indagini preliminari» comprende anche l'atto terminale delle indagini stesse, mentre l'abnormità deriva dalla conseguente illegittima rimessione in termini dell'imputato nelle facoltà indicate nella lettera e) dell'art. 555 c.p.p., determinata dalla declaratoria di nullità.

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