(massima n. 1)
La notificazione dell'istanza di rimessione del processo non ammette equipollenti, sia per il tenore letterale dell'art. 46 c.p.p., contenente un implicito rinvio alle forme previste dall'art. 148 dello stesso codice, sia per la rilevanza dell'atto che, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati, perché abbiano la possibilità di interloquire al riguardo. Ne consegue che non può assimilarsi alla notificazione della richiesta il deposito della stessa nelle mani dell'assistente giudiziario in udienza.