(massima n. 1)
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie, il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata, non avendo ottemperato all'obbligo, gravante sul soggetto abilitato, di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione).