1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati(1).
1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148(1).
2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196(1).
2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6 bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50 ter(1).
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18 bis(1).






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