(massima n. 1)
La modifica legislativa dell'art. 148 c.p.p., introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di notifiche all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p., ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolaritā e non determina l'inesistenza nč la nullitā dell'atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullitā prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza.