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Articolo 325 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Ricorso per cassazione

Dispositivo dell'art. 325 Codice di procedura penale

1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge(1).

2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame(2).

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3, 4 e 5(3).

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.

Note

(1) Il termine di giorni quindici si computa dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso dell'ordinanza.
(2) Trattasi di ricorso omisso medio, sulla scorta di quanto disposto in materia di misure di coercizione personale ex art. 311, comma secondo.
(3) Comma modificato dall'art. 1, comma 60, L. 23 giugno 2017, n. 103 con decorrenza dal 03 agosto 2017.

Ratio Legis

Anche il sequestro preventivo può essere sottoposto ad impugnazione, in un'ottica di garanzia dei soggetti coinvolti.

Spiegazione dell'art. 325 Codice di procedura penale

Oltre al riesame di cui agli articoli precedenti, si prevede qui che tutte le ordinanze emesse dal tribunale in sede di riesame in merito ai provvedimenti di sequestro siano suscettibili di ricorso per cassazione, ovviamente solo per motivi di legittimità, non potendo la Corte sindacare il merito delle decisioni prese dai giudici inferiori di grado.

Si ammette tuttavia esplicitamente, come per quanto concerne le misure di coercizione personale (art. 311), la proposizione del ricorso direttamente in cassazione, senza passare per il procedimento di riesame, con la conseguenza che in tal caso, il ricorso per saltum rende inammissibile la richiesta di riesame.
In ogni caso, la proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro.


Massime relative all'art. 325 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 38850/2018

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, è onere del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato, e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato.

Cass. pen. n. 18822/2018

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poichè la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama nè riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale). Conf. n. 18821/2018 non massimata

Cass. pen. n. 15290/2018

In tema di sequestro conservativo, la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro disposto in prima istanza. (In motivazione, la Corte ha affermato che la limitazione dei mezzi di impugnazione non è in contrasto né con l'art. 24 Cost., né con la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in quanto il sistema processuale penale e civile, complessivamente considerato, garantisce alla vittima del reato appropriati strumenti di tutela dei propri diritti).

Cass. pen. n. 37451/2017

In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod.proc.pen. nella valutazione del fatto.

Cass. pen. n. 18951/2017

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione).

Cass. pen. n. 4919/2017

In tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Cass. pen. n. 51207/2015

Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 cod. proc. pen. in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del rito "non partecipato" previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e non in quelle di cui all'art. 127 cod. proc. pen..

Cass. pen. n. 9796/2015

Il terzo interessato alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ove non abbia partecipato al procedimento di riesame, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal Pubblico Ministero.

Cass. pen. n. 6589/2013

È ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative).

Cass. pen. n. 37655/2012

La parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha revocato il sequestro conservativo, derivando dal combinato disposto degli artt. 325, comma secondo e 318 cod. proc. pen. la legittimazione a proporre richiesta di riesame o ricorso diretto in cassazione di chiunque vi abbia interesse.

Cass. pen. n. 35786/2012

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare, purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui gli indagati avevano operato investimenti in una procedura di "project financing", di fatto interrotta dal provvedimento di sequestro di un bene di proprietà pubblica, la cui eventuale eliminazione o riforma avrebbe reso possibile l'esecuzione del contratto).

Cass. pen. n. 5928/2012

La parte civile non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato in tutto o in parte il sequestro conservativo, non essendo indicata tra i soggetti aventi titolo all'impugnazione dall'art. 325, comma primo, cod. proc. pen..

Cass. pen. n. 14560/2011

La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza camerale partecipata, poiché l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità.

Cass. pen. n. 37282/2008

In tema di ricorso per cassazione avverso ordinanza di riesame confermativa del sequestro preventivo, in virtù del principio devolutivo applicabile ad ogni mezzo d'impugnazione e non derogato dall'art. 325 c.p.p., non compete alla Corte di Cassazione il potere d'ufficio di riqualificare giuridicamente il fatto.

Cass. pen. n. 23271/2004

In tema di sequestro preventivo, la persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell'art. 325 c.p.p., né, conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame.

Cass. pen. n. 5876/2004

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti).

Cass. pen. n. 5021/2004

Sussiste la legittimazione della parte civile ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato il sequestro conservativo, in quanto dal combinato disposto degli articoli 325, comma secondo, e 318 c.p.p. deriva la legittimazione a proporre richiesta di riesame — avverso il provvedimento di sequestro conservativo o ricorso diretto per cassazione di chiunque vi abbia interesse; d'altra parte, l'esclusione della legittimazione della parte civile in ordine all'impugnazione di un provvedimento cautelare diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato, sarebbe lesivo del diritto di difesa ad essa assicurato.

Cass. pen. n. 11292/2002

La mancanza totale o la mera apparenza della motivazione nelle ordinanze di riesame relative a misure cautelari reali, poiché configura una violazione della norma di cui all'art. 125 c.p.p. che prescrive la motivazione a pena di nullità, determina un vizio di legittimità del provvedimento, che può essere dedotto in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), senza venire a contrasto con la disposizione di cui all'art. 325 c.p.p. che limita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge e lo esclude per vizi motivazionali.

Cass. pen. n. 3747/2000

In materia di misure cautelari reali legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 c.p.p., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura.

Cass. pen. n. 803/2000

In tema di sequestro, le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone il vincolo, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma agendo sul piano della persistenza della misura, devono essere dedotte avanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, sicché non possono essere prese in esame in sede di legittimità. Non può invero applicarsi alle cautele reali il principio secondo cui allorché la questione di inefficacia sia stata proposta con il ricorso per cassazione, ma insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, deve ritenersi attratta da queste e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità: tale vis attrattiva, che determina una rilevante deroga alla competenza funzionale della Corte di cassazione, trova infatti la sua giustificazione nella necessità che non sia ritardata la decisione de libertate che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede, ma non può dispiegarsi in tema di misure cautelari reali, in relazione alle quali non è configurabile l'inderogabile urgenza della decisione che caratterizza i procedimenti incidentali sulla libertà personale. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si prospettava, insieme ad un vizio di legittimità, la perdita di efficacia del sequestro probatorio per non essere intervenuta la decisione del tribunale del riesame nel termine perentorio di cui agli artt. 324, settimo comma, e 309, decimo comma, c.p.p.).

Cass. pen. n. 1656/1999

Nelle misure cautelari reali (nella specie sequestro preventivo) è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi.

Cass. pen. n. 711/1999

La facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione è limitata al solo imputato, dovendo tutti gli altri soggetti processuali avvalersi, per la interposizione del predetto gravame, dell'intervento di un difensore iscritto nello speciale albo della Corte di cassazione. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso personalmente presentato, nell'ambito del procedimento incidentale promosso per la impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, da un soggetto, estraneo al procedimento principale, che accampava il suo diritto di terzo alla restituzione della cosa, oggetto del provvedimento cautelare reale).

Cass. pen. n. 1336/1998

In tema di misure cautelari reali, l'art. 325, ultimo comma, c.p.p. dispone che il ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo dell'ordinanza impugnata. Ne consegue che, se il tribunale, in sede di riesame, abbia annullato l'ordinanza impositiva del vincolo del sequestro, l'esecutività di tale provvedimento non può essere interrotta dalla sentenza con la quale la Corte di cassazione annulli con rinvio l'ordinanza del giudice del riesame, con l'ulteriore conseguenza che l'effetto ripristinatorio della misura può conseguire soltanto dalla pronuncia del giudice di rinvio.

Cass. pen. n. 6360/1997

Quando il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (come è previsto, in materia di misure cautelari reali, dall'art. 325 c.p.p.), non possono essere dedotte come motivo a sostegno del medesimo la “mancanza” o la “manifesta illogicità della motivazione, specificamente previste come vizi di motivazione dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Cass. pen. n. 3803/1997

Poiché, secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, comma terzo, c.p.p., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti con il predetto mezzo di gravame vizi della motivazione: nel concetto di violazione di legge, quale indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett. b) e c), c.p.p., infatti, non possono ricomprendersi anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e). c.p.p.

Cass. pen. n. 23/1997

Legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso un provvedimento del tribunale che decida sull'istanza di riesame avanzata nei confronti di provvedimento del pretore è solo il P.M. presso il tribunale, e non anche quello presso la pretura.

Cass. pen. n. 2394/1995

Dal combinato disposto degli artt. 325, comma secondo, e 318 c.p.p., che attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse, si desume che anche la parte civile può presentare direttamente ricorso per cassazione e, conseguentemente, che può pure proporre ricorso ex art. 325, comma primo, c.p.p. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione della parte civile avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che su richiesta dell'imputato, aveva annullato il provvedimento di sequestro conservativo emesso in danno dello stesso).

Cass. pen. n. 3264/1994

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge, onde deve dichiararne l'inammissibilità, qualora esso sia proposto esclusivamente per vizio di motivazione a norma dell'art. 606, lettera e), seconda ipotesi, stesso codice.

Cass. pen. n. 5/1994

Anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale.

Cass. pen. n. 1318/1994

Dal combinato disposto degli artt. 325, comma 1 e 322 c.p.p. si desume che sono legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese a norma dell'art. 324 c.p.p. (riesame in tema di sequestro preventivo) solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame. Pertanto, nel caso di sequestro preventivo delle aree demaniali marittime e delle sovrastanti strutture, le amministrazioni della Marina mercantile e delle finanze non sono legittimate a ricorrere avverso l'ordinanza di revoca del sequestro, se non abbiano avanzato richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. e ricevuto avviso per l'udienza camerale fissata. (Fattispecie in tema di contravvenzione di cui agli artt. 54, 1161 e 1164 c.n.).

Cass. pen. n. 2693/1993

In materia di sequestro preventivo, l'art. 325 c.p.p., a norma del quale il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, postula che un'esecuzione sia in corso ovvero che l'ordinanza impugnata sia suscettibile di esecuzione e non può certo riferirsi a provvedimenti che tale attitudine non abbiano, né può valere implicitamente ad estendere tale attributo ad ordinanze la cui esecutività sia esclusa per esplicita previsione normativa. (Applicazione in tema di annullamento della revoca del sequestro preventivo).

Cass. pen. n. 1072/1993

Il potere di sequestro può essere legittimamente esercitato con riferimento ad una ipotesi di reato, sulla ricorrenza della quale (presenza, cioè, dei presupposti della fattispecie criminosa contestata) in sede di legittimità non è necessario un accertamento completo (sulla fondatezza, cioè, della pretesa punitiva), ma è sufficiente una sommaria delibazione. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un complesso edilizio).

Cass. pen. n. 2159/1993

L'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivata sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, non essendo i detti indizi richiesti fra i presupposti applicativi; e ciò in quanto è sufficiente per l'adozione della detta misura cautelare reale la presenza di un fumus boni iuris e cioè l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato, rilevabile dalla pendenza di un'imputazione e senza alcuna possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronuncia sfavorevole per l'imputato. Consegue che nel giudizio incidentale di impugnazione avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di assumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Tanto meno tali questioni possono formare oggetto di ricorso per cassazione, non essendo possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che investa, sia pure in via incidentale, il merito dell'imputazione. (Applicazione al reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie. La corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo dell'edificio privo della licenza di abitabilità).

Cass. pen. n. 474/1993

In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimento di sequestro (nella specie preventivo) la Corte può solo verificare l'astratta configurabilità del reato (cosiddetto fumus) senza potere compiere un accertamento concreto circa la natura e la consistenza dell'illecito (nel caso in esame era contestata una ristrutturazione edilizia senza concessione e l'interessato assumeva trattarsi di semplice manutenzione; la Corte ha escluso che rientrasse nei suoi poteri — in fase cautelare — simile indagine).

Cass. pen. n. 14/1993

Il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Cassazione relativamente ai ricorsi in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p. e non in quelle di cui all'art. 611 dello stesso codice. (A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha, tra l'altro rilevato che a favore dell'applicazione della trattazione orale del ricorso secondo la generale previsione di cui al succitato art. 127, milita il rinvio operato dall'art. 325, comma terzo, c.p.p., al precedente art. 311, comma quarto in quanto tale ultima norma, prevedendo una discussione necessariamente orale e la possibilità di enunciare motivi nuovi prima del suo inizio, delinea un modulo procedimentale incompatibile con quello dell'art. 611 c.p.p. che è basato unicamente su atti scritti).

Cass. pen. n. 3802/1993

Nel giudizio di legittimità su provvedimento di sequestro preventivo non può essere presa in esame una questione che involge un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva, essendo al riguardo solo sufficiente una sommaria delibazione. In tale sede possono diventare rilevanti eventuali difformità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, solo quando siano rilevabili ictu oculi.

Cass. pen. n. 6/1992

In tema di sequestro preventivo la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte della Cassazione non può risolversi in anticipata decisione della questione di merito definitiva bensì deve limitarsi al controllo delle compatibilità fra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto.

Cass. pen. n. 3136/1992

In materia di misure cautelari reali, poiché l'art. 325 comma primo, c.p.p. indica fra i soggetti legittimati a presentare ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, oltre al pubblico ministero, all'imputato ed al suo difensore, alla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, deve escludersi che il detentore delle cose sottoposte a sequestro preventivo sia da ricomprendersi tra soggetti aventi la detta legittimazione (sempreché non coimputata). Infatti, deve ritenersi che s'identifichi nella persona alla quale le cose sono state sequestrate non qualsiasi soggetto che abbia un rapporto di fatto con le cose medesime e che le detenga in modo non autonomo, ma colui che avendone il possesso possa avvalersi di un potere di disponibilità tale sulle cose da «aggravare o protrarre le conseguenze (del reato) ovvero agevolare la commissione di altri reati», tanto da rendere necessaria l'adozione della misura cautelare reale volta a sottrarre a costui le cose tramite il vincolo di indisponibilità. Si deve trattare, in sostanza, di persona che sia titolare di un potere di disponibilità tale da compromettere l'interesse di prevenzione speciale che si vuole garantire con il sequestro preventivo. (Nella specie, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società appaltatrice dei lavori in ordine alla costruzione di un fabbricato sottoposto a sequestro preventivo essendo stato ipotizzato a carico del progettista e del committente il delitto di concorso in abuso di ufficio, di cui all'art. 323 comma secondo, c.p.p.).

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Anonimo chiede
lunedì 01/11/2021 - Lazio
“Spett.le Brocardi.
Sono a chiedere il presente quesito di natura cautelare reale; sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.

Il Tribunale del Riesame annulla il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emesso dal G.I.P., ai sensi degli artt. 324 comma 7 e 309 comma 9 ultimo periodo c.p.p. per l’omessa motivazione sugli elementi forniti dalla difesa, in quanto il G.I.P., si è limitato a riproporre le argomentazioni del decreto di sequestro senza aggiungere alcuna motivazione quanto alle prove a discarico prodotte dalla difesa.

La domanda è: il P.M. difronte al suddetto annullamento del sequestro preventivo se decide di non porre acquiescenza all’Ordinanza del Tribunale del Riesame, quali mezzi le offre l’ordinamento al fine di contrastare la decisone di annullamento ? L’Appello, il ricorso in Cassazione per saltum, un’altra stessa richiesta di sequestro al G.I.P. ( Cass. pen. n. 1766/1999); altro? o per la fattispecie le è preclusa qualsiasi impugnazione dell'Ordinanza di annulllamento ?

In attesa porgo Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 05/11/2021
La risposta viene data dal codice di rito, secondo cui avverso l’ordinanza emessa a norma dell’art. 324 c.p.p., il pubblico ministero può esperire il ricorso per Cassazione.

La norma in questione è quella di cui all’art. 325 c.p.p. che chiarisce, allo stesso modo, che in ipotesi di ricorso per Cassazione per saltum non è ammesso il riesame.

Nel caso di specie, dunque, essendosi già concluso il riesame predetto, l’unica alternativa del PM è il ricorso per Cassazione.

Si noti, in ogni caso, che a seguito dell’annullamento, il Pubblico Ministero non può riedire la misura cautelare, a meno che non sopraggiungano nuovi e sostanziosi elementi, tali da mutare totalmente il quadro investigativo e i presupposti per l’emissione della misura.