(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità su provvedimento di sequestro preventivo non può essere presa in esame una questione che involge un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva, essendo al riguardo solo sufficiente una sommaria delibazione. In tale sede possono diventare rilevanti eventuali difformità tra fattispecie concreta e fattispecie legale, solo quando siano rilevabili ictu oculi.