(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento di tale sequestro, poichè la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama nè riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale). Conf. n. 18821/2018 non massimata