(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, l'art. 325, ultimo comma, c.p.p. dispone che il ricorso per cassazione non ha effetto sospensivo dell'ordinanza impugnata. Ne consegue che, se il tribunale, in sede di riesame, abbia annullato l'ordinanza impositiva del vincolo del sequestro, l'esecutività di tale provvedimento non può essere interrotta dalla sentenza con la quale la Corte di cassazione annulli con rinvio l'ordinanza del giudice del riesame, con l'ulteriore conseguenza che l'effetto ripristinatorio della misura può conseguire soltanto dalla pronuncia del giudice di rinvio.