(massima n. 1)
In tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosģ radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.