(massima n. 1)
Dal combinato disposto degli artt. 325, comma 1 e 322 c.p.p. si desume che sono legittimati a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze rese a norma dell'art. 324 c.p.p. (riesame in tema di sequestro preventivo) solo i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento di riesame. Pertanto, nel caso di sequestro preventivo delle aree demaniali marittime e delle sovrastanti strutture, le amministrazioni della Marina mercantile e delle finanze non sono legittimate a ricorrere avverso l'ordinanza di revoca del sequestro, se non abbiano avanzato richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. e ricevuto avviso per l'udienza camerale fissata. (Fattispecie in tema di contravvenzione di cui agli artt. 54, 1161 e 1164 c.n.).