(massima n. 1)
In materia di misure cautelari reali, poiché l'art. 325 comma primo, c.p.p. indica fra i soggetti legittimati a presentare ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, oltre al pubblico ministero, all'imputato ed al suo difensore, alla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, deve escludersi che il detentore delle cose sottoposte a sequestro preventivo sia da ricomprendersi tra soggetti aventi la detta legittimazione (sempreché non coimputata). Infatti, deve ritenersi che s'identifichi nella persona alla quale le cose sono state sequestrate non qualsiasi soggetto che abbia un rapporto di fatto con le cose medesime e che le detenga in modo non autonomo, ma colui che avendone il possesso possa avvalersi di un potere di disponibilità tale sulle cose da «aggravare o protrarre le conseguenze (del reato) ovvero agevolare la commissione di altri reati», tanto da rendere necessaria l'adozione della misura cautelare reale volta a sottrarre a costui le cose tramite il vincolo di indisponibilità. Si deve trattare, in sostanza, di persona che sia titolare di un potere di disponibilità tale da compromettere l'interesse di prevenzione speciale che si vuole garantire con il sequestro preventivo. (Nella specie, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società appaltatrice dei lavori in ordine alla costruzione di un fabbricato sottoposto a sequestro preventivo essendo stato ipotizzato a carico del progettista e del committente il delitto di concorso in abuso di ufficio, di cui all'art. 323 comma secondo, c.p.p.).