(massima n. 1)
Attesa la natura sostanziale dell'art. 315, comma 2, c.p.p., che fissa il limite massimo della somma liquidabile a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che operi, con riguardo a detta disposizione normativa, il principio tempus regit actum e deve ritenersi che il nuovo e pił elevato limite introdotto dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 trovi immediata applicazione in tutti i procedimenti non ancora esauriti con statuizione passata in giudicato.