(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'ordinanza applicativa della custodia cautelare sia riferibile a delitti per i quali è consentita l'adozione della misura coercitiva e reati per i quali tale misura non è consentita, non è configurabile alcuna nullità, poiché il provvedimento nella sua interezza deriva la propria legittimità dall'esistenza di delitti che permettono l'adozione della misura.