Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 618 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 618 bis Codice di procedura civile

Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione (1) e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili (2).

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Note

(1) Nel caso in cui l'opposizione venga promossa prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà assumere la forma del ricorso e non quella dell'atto di citazione, visto il rinvio al processo del lavoro. Il ricorso dovrà essere presentato innanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 413 sia per materia, ovvero tribunale in funzione di giudice del lavoro, che per territorio, ovvero non quello dell'esecuzione, ma individuato in base ai criteri alternativi ex art. 413. Diversamente, nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il secondo comma dell'articolo in esame dispone che l'opposizione dovrà essere proposta con ricorso secondo il rito del lavoro, ma al giudice dell'esecuzione non trovando applicazione l'art. 413 del c.p.c.. Si precisa che l'impugnazione delle relative sentenze seguirà la disciplina ordinaria.
(2) Secondo la norma in analisi, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi dovrà essere promosso sempre mediante ricorso e, nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, innanzi al tribunale del lavoro ai sensi dell'art. 413, rispettando il termine dei venti giorni di cui all'art. 617. Diversamente, se l'esecuzione risulta iniziata, l'opposizione agli atti esecutivi dovrà essere proposta sempre con ricorso di fronte al giudice dell'esecuzione e il giudizio si svolgerà secondo le regole del rito del lavoro.
Il giudizio di opposizione si concluderà, in entrambi i casi sopra analizzati, con una sentenza non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 618, ma con il regolamento di competenza o con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Ratio Legis

La norma in esame, statuendo che che le opposizioni proposte per le materie relative al lavoro e alla previdenza ed assistenza obbligatorie debbano essere disciplinate dalle norme per le controversie individuali di lavoro, permette che la specialità del rito del lavoro accompagni anche le eventuali opposizioni sia all'esecuzione che agli atti esecutivi.

Spiegazione dell'art. 618 bis Codice di procedura civile

Con la norma in esame il legislatore ha voluto estendere la disciplina del processo del lavoro a tutte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi scaturenti da titoli esecutivi formatisi nell'ambito di rapporti lavoristici o previdenziali.

Allo stesso tempo il secondo comma di questa norma riconosce la competenza del giudice dell'esecuzione ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 616 e 624 c.p.c. qualora l'opposizione sia proposta nel corso del processo esecutivo.
Per quanto concerne in particolare l'opposizione all'esecuzione, essa va proposta non con citazione ma con ricorso, anche nell'ipotesi in cui si intenda contestare il diritto di agire in executivis minacciato con la notifica del precetto.
Giudice competente per materia è sempre il tribunale, mentre per la competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione occorre così distinguere:
  1. se proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., è determinata in base alle regole dettate dal secondo comma dell’art. 413 del c.p.c., per effetto del rinvio operato dalla norma in esame a quelle dettate per le controversie individuali di lavoro;
  2. ad esecuzione già iniziata, l'opposizione segue sempre le norme del processo del lavoro, ma la competenza nella fase introduttiva spetta al giudice dell'esecuzione.
In tal senso depone la nuova formulazione dell' art. 616 del c.p.c., come modificato dalla L. n. 52/2006, dalla quale si desume che, conclusa la fase sommaria-cautelare, l'introduzione, o meglio la riassunzione, della causa di merito deve avvenire “secondo le modalità stabilite in ragione della materia e del rito”.

Qualora l'opposizione dovesse essere erroneamente proposta con citazione, si applicheranno i principi generali in tema di sanatoria degli atti.

Con riferimento all'ambito di applicazione di questa disposizione, il criterio discretivo utile per l'individuazione del suo ambito di operatività è dato dal tipo di sentenza su cui si basa l'esecuzione.
Ciò significa che la presente norma si applica tutte le volte in cui l'esecuzione si fondi su di un titolo esecutivo avente ad oggetto diritti ed obblighi scaturenti da rapporti di lavoro e previdenziali e quindi anche se l'esecuzione è minacciata o iniziata sulla base di un verbale di conciliazione.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore agisca esecutivamente sulla base di una cambiale, si deve escludere che la norma in commento possa trovare applicazione in considerazione della cartolarità e della astrattezza dei titoli di credito,.
Deve escludersi che tra le controversie soggette al rito del lavoro rientrino anche:
  1. quelle riguardanti l'opposizione del terzo ex art. 619;
  2. il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo;
  3. le controversie in sede di distribuzione del ricavato.

Massime relative all'art. 618 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20637/2017

È improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi da introdursi col rito del lavoro - sebbene la fase di merito sia stata tempestivamente proposta nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione - qualora la notificazione del ricorso depositato e del decreto sia mancata del tutto, non essendo consentito al giudice di assegnare all'opponente un termine perentorio entro il quale provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., e ciò stante il carattere tipicamente impugnatorio del relativo giudizio.

Cass. civ. n. 14336/2017

Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 618-bis c.p.c.

Cass. civ. n. 17312/2015

In tema di opposizione all'esecuzione fondata su titolo locatizio, non si applica il rito previsto dall'art. 618 bis c.p.c. quando l'opposizione sia introdotta ad esecuzione già iniziata, restando ferma la competenza e il rito deformalizzato della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, con conseguente inapplicabilità, in tale fase, dei termini perentori o delle decadenze previste per la proposizione di domande riconvenzionali.

Cass. civ. n. 21298/2014

Il giudice dell'esecuzione investito della opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro, già iniziata e da lui diretta, ove sia territorialmente competente per la causa di opposizione, deve provvedere alla istruzione della medesima e alla decisione indipendentemente dal suo valore, previo passaggio al rito del lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 426 e 616 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 13601/2012

In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618 bis, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).

Cass. civ. n. 7526/2012

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro (nella specie, per controversia in materia di locazione), qualora l'opponente, nel ricorso in opposizione, formuli istanza di chiamata in causa di terzo e il giudice, nel decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non riservi di provvedere in merito, deve intendersi implicitamente autorizzata la chiamata medesima, cui l'opponente provvederà notificando al terzo il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell'udienza; se il creditore opposto non si duole che la chiamata sia stata autorizzata senza consentirgli di interloquire e se il terzo chiamato non si duole che il ricorso in opposizione non gli consenta di intendere le ragioni azionate in monitorio, lo scopo è raggiunto ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. e la chiamata del terzo va considerata rituale.

Cass. civ. n. 24691/2010

Il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 618 bis c.p.c..

Cass. civ. n. 3230/2010

In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618 bis, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale.

Cass. civ. n. 24584/2008

Ai sensi dell'art. 618 bis cod. proc. civ., nelle esecuzioni forzate promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro in materia previdenziale le opposizioni all'esecuzione rientrano nella competenza per materia dello stesso giudice, in considerazione della natura previdenziale del credito, con conseguente attrazione alla competenza del medesimo giudice, ai sensi dell'art. 40 cod. proc. civ., delle richieste del procuratore distrattario delle somme esposte in precetto, stante la loro stretta correlazione con le spettanze di natura previdenziale. (Fattispecie in tema di riconoscimento del diritto ad ottenere rivalutazione ed interessi legali a seguito di ritardato pagamento dell'indennità premio di fine servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali da parte dell'I.N.P.D.A.P.).

Cass. civ. n. 841/2005

La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615, primo comma, c.p.c.), è determinabile in base alle regole dettate dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., perché l'art. 618 bis, primo comma, c.p.c., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Nè può ritenersi la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere l'opposizione all'esecuzione non iniziata per effetto dell'art. 27, primo comma, c.p.c. — a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione — perché prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27, primo comma, c.p.c., all'art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice — secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precetto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune — perché quest'ultima norma non è riferibile al processo del lavoro

Cass. civ. n. 6337/2003

Il giudice dell'esecuzione investito della opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro, già iniziata e da lui diretta, se competente territorialmente per la causa di opposizione, deve provvedere alla istruzione della medesima e alla decisione indipendentemente dal suo valore, previo passaggio al rito del lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 426 e 616 c.p.c. Qualora detto giudice, negli uffici divisi in sezioni, disponga la rimessione delle parti dinanzi al collega del medesimo ufficio in funzione di giudice del lavoro non è necessaria la riassunzione della causa, non verificandosi in tale ipotesi la quiescenza del procedimento, atteso che la ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro e altro magistrato del medesimo ufficio giudiziario non pone un problema di competenza in senso proprio, attenendo invece alla ripartizione degli affari all'interno dell'ufficio.

Cass. civ. n. 3874/1995

Per il disposto dell'art. 618 bis c.p.c. l'opposizione all'esecuzione forzata promossa in base ad un titolo esecutivo costituito da un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice del lavoro rientra nella competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, restando salva la competenza del giudice dell'esecuzione quando l'opposizione sia stata proposta dopo l'inizio dell'esecuzione stessa, con ricorso allo stesso giudice.

Cass. civ. n. 2477/1991

Con riguardo ad esecuzione inerente a credito di lavoro, il giudizio, che si instaura con il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 630, ultimo comma, c.p.c., si sottrae, anche in fase d'impugnazione, al rito delle cause di lavoro, vertendosi in tema di incidente interno all'esecuzione medesima, non incluso fra le previsioni dell'art. 618 bis c.p.c.

Cass. civ. n. 3560/1984

A norma dell'art. 618 bis c.p.c. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973), nelle esecuzioni forzate relative a titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, le opposizioni all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e le opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 dello stesso codice, rientrano nella competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro, mentre la competenza del giudice dell'esecuzione, fatta salva dal secondo comma dell'art. 618 bis cit., concerne soltanto la prima fase del processo, quando l'opposizione sia proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con ricorso a quel giudice, ma non si estende alla cognizione del merito dell'opposizione.

Cass. civ. n. 4698/1981

Qualora, proposta dinanzi al tribunale opposizione all'esecuzione immobiliare promossa in forza di sentenza di condanna per credito di lavoro, le parti siano state rimesse dinanzi al pretore quale giudice competente per materia a norma dell'art. 618 bis c.p.c., la sentenza del pretore, che ritenuta la propria competenza, abbia giudicato nel merito, è impugnabile con regolamento di competenza, giacché, vertendosi in tema di competenza per materia, l'eccezione può essere sollevata e rilevata di ufficio in ogni stato e grado del processo, sempre che non si sia formato il giudicato su una questione attinente al merito della causa.

Cass. civ. n. 389/1981

Le sentenze pronunziate su opposizioni agli atti esecutivi nelle esecuzioni traenti titolo da controversie di lavoro, sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, giacché l'art. 618 bis c.p.c. (nel testo di cui alla legge n. 533 del 1973) ha innovato — nella materia delle opposizioni alla esecuzione o agli atti esecutivi traenti titolo dalle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria — unicamente quanto al rito e alla competenza.

Cass. civ. n. 2605/1980

La questione relativa alla spettanza di una causa di opposizione all'esecuzione al pretore in funzione di giudice del lavoro, anziché — ai sensi del secondo comma dell'art. 618 bis c.p.c. — allo stesso pretore come giudice dell'esecuzione secondo le norme stabilite per il rito del lavoro (in quanto applicabili), riguarda la distribuzione interna delle controversie nell'ambito dello stesso organo giudiziario e, pertanto, non può essere oggetto di ricorso per regolamento di competenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!